Anche chi è autonomo in altre attività quotidiane può avere diritto all’indennità di accompagnamento, se non cammina in sicurezza senza supporto
Con l’ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro interviene su un tema centrale per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, precisando cosa debba intendersi per “necessità dell’aiuto continuo di un accompagnatore durante la deambulazione”, requisito previsto dall’articolo 1 della legge 18/1980.
La nozione di “aiuto continuo” secondo la Suprema Corte
La Corte chiarisce che rientra pienamente nella nozione di aiuto continuo la situazione in cui una persona con disabilità necessita di assistenza e supervisione ogni volta che cammina, a causa di un elevato rischio di cadute o infortuni.
Se dalla certificazione del medico competente emerge che la persona ha bisogno di supporto o sorveglianza durante gli spostamenti, tale condizione è sufficiente, di per sé, a fondare il diritto all’indennità di accompagnamento.
Supervisione e supporti: equiparabili all’incapacità di deambulare autonomamente
Nell’ordinanza, i giudici affermano che il riconoscimento della “necessità di aiuto o supervisione in tutte le attività della vita che prevedano spostamenti e trasferimenti” è sovrapponibile all’accertamento dell’impossibilità di camminare in modo autonomo e sicuro.
Secondo la Cassazione, una persona che per deambulare ha bisogno di appoggi, ausili o della presenza costante di un accompagnatore non può essere considerata autonoma nel cammino. La necessità di supervisione, inoltre, non è episodica, ma deve essere intesa come continua, ossia presente ogni volta che si deambula.
Autonomia residua e diritto all’indennità: due piani distinti
Particolarmente rilevante è il chiarimento fornito dalla Corte sul rapporto tra autonomia nelle attività quotidiane e diritto all’indennità di accompagnamento.
I giudici precisano che:
- la capacità di svolgere autonomamente alcune azioni della vita quotidiana non esclude il diritto all’indennità;
- il requisito dell’“impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita in modo autonomo” e quello della “necessità dell’aiuto continuo di un accompagnatore durante la deambulazione” sono distinti e alternativi.
Di conseguenza, l’assenza di uno dei due requisiti non elimina automaticamente la possibilità che sussista l’altro.
Un orientamento che rafforza la tutela delle persone con disabilità
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione rafforza un’interpretazione sostanziale e non restrittiva della normativa sull’indennità di accompagnamento, ponendo l’accento sulla sicurezza e sulla continuità del bisogno di supporto nella deambulazione, piuttosto che su una valutazione meramente formale dell’autonomia complessiva della persona.
Un chiarimento che può avere un impatto significativo sia nelle valutazioni medico-legali sia nei contenziosi previdenziali legati al riconoscimento della prestazione.
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