I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità del regime fiscale per il Terzo Settore: tutte le indicazioni nella guida online
L’Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare una circolare con le indicazioni sulle disposizioni fiscalicontenute nelCodice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017), illustrando anche le modifiche e le integrazioni più significate, apportate successivamente, dal Dlgs n. 105/2018 e da altre disposizioni che hanno precisato o modificato aspetti della disciplina.
Il documento, atteso, dà istruzioni sulle novità fiscali per il Terzo Settore, e tiene conto anche dei contributi raccolti nel corso della consultazione pubblica chiusasi lo scorso 23 gennaio, illustrando gli aspetti generali relativi alle attività degli enti, le loro finalità non lucrative, soffermandosi sul funzionamento del Registro unico e sull’insieme delle disposizioni fiscali previste, comprese le tempistiche di applicazione e le normetransitorie.
Guida fiscalità Enti del Terzo Settore
Definizione degli ETS
Il documento descrive il Terzo settore come l’insieme degli enti privati senza scopo di lucro iscritti nel Registro unico nazionale, impegnati in attività di interesse generale orientate a finalità civiche, solidaristiche e sociali. Questi enti operano secondo il principio di sussidiarietà, attraverso iniziative volontarie, mutualistiche o mediante la produzione di beni e servizi.
Gli argomenti trattati
La circolare fornisce indicazioni in particolare su:
– modalità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
– nuovi criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti
– disposizioni in materia di Iva.
Vediamo in maniera generale cosa è previsto, rimandando ad una lettura completa del documento per ogni opportuno approfondimento.
Iscrizione al Runts (Registro unico nazionale del Terzo settore)
Con riferimento alle Onlus, il Codice del Terzo settore ha disposto l’abrogazione della relativa Anagrafe. Gli enti che erano iscritti all’Anagrafe delle Onlus allo scorso 31 dicembre e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 allegando copia dell’atto costitutivo e dello statutoadeguato alle disposizioni del Codice, nonché degli ultimi due bilanci approvati. Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce, senza soluzione di continuità, la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Il test di non commercialità
Altra importante novità per il Terzo settore riguarda i criteri per stabilire se un’attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini Ires. L’agenzia delle Entrate spiega che il principio base è che le attività sono considerate non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi. È comunque previsto un margine di tolleranza: l’attività resta infatti non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi.
A tale proposito, la guida presenta diverse casistiche concrete e spiega che gli enti con proventi inferiori a 300mila euro possono valutare la non-commercialità in modo unitario sull’insieme delle attività svolte.
Il regime fiscale applicabile all’impresa sociale
La circolare descrive il modello di impresa sociale disciplinato dal Cis, (Codice Impresa Sociale, Dlgs n. 112/2017) a cui si applicano le disposizioni del Codice del terzo settore e le norme del Codice civile, in particolare le disposizioni del Libro V, in quanto compatibili, ricordando che le disposizioni fiscali del Cis si applicano alle imprese sociali dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.
Possono acquisire la qualifica di “impresa sociale” tutti gli enti privati (associazioni, fondazioni, società di capitali, cooperative, ecc.) che svolgono in via principale e in modo stabile attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. L’attività di interesse generale deve rappresentare almeno il 70% dei ricavi complessivi.
Le cooperative sociali e i loro consorzi disciplinati dalla legge n. 381/1991 sono considerati automaticamente imprese sociali di diritto.
Nonostante il divieto generale previsto dagli articoli 3 e 4 del Cis, a differenza degli enti del Terzo settore (Ets) le imprese sociali costituite nella forma di società di capitali possono distribuire utili in forma limitata (rimborso al socio del capitale effettivamente versato).
Le imprese sociali sono sempre considerate soggetti commerciali ai fini Ires (articolo 73, lettere a e b del Tuir). Tutti i proventi concorrono a formare il reddito imponibile, secondo i principi del reddito d’impresa (art. 81 Tuir).
Per quanto riguarda l’Iva, le imprese sociali hanno l’obbligo di adottare il regime ordinario di contabilità.
Le imprese sociali possono usufruire di alcune agevolazioni fiscali attraverso l’operatività di alcune deduzioni e l’irrilevanza delle variazioni fiscali nette in aumento (articolo 18, comma 2, del Cis).
Nuovi regimi forfettari con soglia a 85mila euro
La circolare dell’AdE fornisce anche istruzioni dettagliate sui regimi di tassazione semplificata. In particolare, per le Organizzazioni di Volontariato e le APS – Associazioni di Promozione Sociale – entra in vigore il nuovo regime forfettario (Art. 86 Cts).
Per poter accedere al regime agevolativo l’ente deve essere iscritto al Runts nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85mila euro. Il 2026 è il primo anno di applicazione del regime forfetario e, quindi, gli enti potranno decidere di accedervi qualora ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 85mila euro.
Per approfondire
Circolare Agenzia delle Entrate n.1 del 19 febbraio 2026
Redazione









