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    Cambia il regime fiscale del Terzo Settore con l’ok di Bruxelles

    Marzo 13, 2025

    Nuovo regime fiscale dal 1 gennaio 2026 per gli enti del Terzo Settore

    La Commissione Europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali degli ETS in Italia non si configurano come aiuti di Stato, poiché perseguono attività di interesse generale con finalità di pubblica utilità”. Con questa decisione Bruxelles, in sostanza, conferma che la riforma del Terzo Settore è compatibile con le regole degli aiuti di stato. È quindi su questa base che possono essere attivati i nuovi regimi fiscali per il Terzo Settore da gennaio 2026, dal momento che la.

    Piena attuazione alla riforma

    Al proposito, dichiara Marina Calderone, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali: “La Commissione Europea ha dato il via libera alle norme fiscali in favore del Terzo Settore. Questo risultato rappresenta una svolta decisiva, ci permette finalmente di dare certezze e stabilità agli ETS e piena attuazione al Codice del Terzo Settore” (D.Lgs. n. 117/2017). Era infatti necessario il via libera di Bruxelles per l’entrata in vigore della disciplina fiscale agevolata dal momento che la stessa riforma del Terzo Settore stabilisce che le nuove misure fiscali possano entrare in vigore dal 1 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui arrivi l’autorizzazione Ue.

    Riconoscimento del lavoro del Terzo Settore

    Nel concreto, questo significa che dal 1° gennaio 2026 gli enti del Terzo settore saranno soggetti a una nuova disciplina fiscale per le attività svolte dagli enti non profit. Ma la decisione di Bruxelles ha anche un ulteriore significato: rappresenta infatti un riconoscimento del fondamentale valore del lavoro del Terzo Settore, portatore di interessi di collettività, nettamente distinti dalle imprese profit.

    Le novità

    Spiega Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega al Terzo Settore “Dal primo gennaio 2026 entrerà finalmente in vigore un regime fiscale ad hoc che prevede, tra le altre cose, la defiscalizzazione degli utili destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio. Inoltre saranno introdotti specifici incentivi per gli investitori, ampliando le opportunità di finanziamento per gli Enti del Terzo Settore. Tra le novità più significative ricordo l’introduzione di nuovi strumenti di finanza sociale, come i titoli di solidarietà, che garantiranno agli investitori il medesimo trattamento fiscale riservato ai titoli di Stato, con l’applicazione dell’aliquota del 12,5%”.

    Novità per le ONLUS

    Tra le conseguenze di questa importante riforma del sistema fiscale del terzo Settore, l’obbligo per le onlus di decidere, entro il 31 marzo 2026, se adeguarsi alla normativa iscrivendosi al RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) o continuare ad operare al di fuori del Registro con l’obbligo, in questo secondo caso, di devolvere il loro patrimonio alla relativa anagrafe.

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    Redazione

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