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    Ipotesi rinnovo contratto nazionale badanti con aumenti e nuovi permessi per assistere familiari disabili

    Novembre 13, 2025

    Nell’accordo aumentano le retribuzioni ma anche le tutele per il lavoratore domestico/badante, come la maternità e i permessi per assistere un familiare disabile, oltre ai permessi per visite mediche e pratiche per permesso di soggiorno

    E’ stata sottoscritta il 28 ottobre scorso l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro domestico, che riguarda i lavoratori del comparto cura e assistenza alla persona, ovvero colf, badanti, babysitter.
    A siglarla sono state le associazioni rappresentative dei datori di lavoro domestico riunite sotto Domina (Associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico) e Fidaldo (Federazioni italiana datori di lavoro domestico), e le organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL, Federcolf. Questo significa che questa intesa non è ancora definitiva: deve essere ratificata attraverso le consultazioni sindacali ai lavoratori, ovvero, i sindacati sottopongono l’ipotesi di accordo alle lavoratrici e ai lavoratori del settore). Al termine delle consultazioni, partite in questi giorni, gli esiti finali saranno trasmessi entro la prima settimana di dicembre alle Segreterie nazionali delle rispettive organizzazioni sindacali.

    Cosa prevede il nuovo contratto

    Il nuovo contratto ha validità triennale, sostituisce il precedente (stipulato l’8 ottobre 2020), e sarà in vigore dal 1 novembre 2025 al 31 ottobre 2028.

    Si compone di 56 articoli che stabiliscono non solo aumenti retributivi, con ritocco dello stipendio per le badanti e la rivalutazione automatica dei minimi, ma anche nuove tutele per il lavoratore domestico. Vengono introdotte, ad esempio, alcune agevolazioni come 4 mesi di congedo di maternità facoltativo e i permessi per assistere un familiare con grave disabilità: una novità per questa categoria, finora esclusa dalle tutele previste dalla previste dalla legge 104.

    Aumento di stipendio per badanti

    A livello economico, l’accordo prevede un aumento retributivo per le badanti, che sarà dilazionato nei prossimi 3 anni, per arrivare ad un totale di 100 euro mensili lordi di aumento di stipendio, calcolati sul livello Bs convivente, a partire dal prossimo anno.
    Tra il 2026 e il 2028 è previsto quindi un incremento complessivo di 100 euro mensili lordi, calcolati sul livello Bs convivente (badante per persona autosufficiente o baby sitter), ed assorbibili da eventuali superminimi, che dovranno essere riparametrati sugli altri livelli contrattuali.

    Viene inoltre previsto un adeguamento automatico al costo della vita, secondo gli indici Istat, con l’innalzamento dall’80% al 90% della percentuale di aumento dei minimi retributivi in base alla variazione del costo della vita rilevata dall’ISTAT annualmente.

    Tempistiche degli aumenti

    Il primo aumento, secondo l’ipotesi di rinnovo, scatterà il 1° gennaio 2026, con un incremento di 40 euro lordi (ovvero un +3,98% sui minimi retributivi degli altri livelli). Queste le tranche degli aumenti:

    • 40 euro lordi dal 1 gennaio 2026;
    • 30 euro lordi dal 1 gennaio 2027;
    • 15 euro lordi dal 1 gennaio 2028;
    • 15 euro lordi dal 1 settembre 2028.

    Esempio
    Esemplificazione per il Livello BS) convivente: 
    –    retribuzione in corso a dicembre 2025 + €. 40,00 + ISTAT ai sensi dell’art. 38 del CCNL= nuova retribuzione decorrente da gennaio 2026;
    –    retribuzione in corso a gennaio 2026 + € 30,00 + ISTAT ai sensi dell’art. 38 del CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2027;
    –    retribuzione in corso a gennaio 2027 + 15,00 + ISTAT ai sensi dell’art. 38 del CCNL = nuova retribuzione decorrente da gennaio 2028;
    –    retribuzione in corso a gennaio 2028 + 15,00 = nuova retribuzione decorrente da settembre 2028.

    Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile.

    Nuovi permessi e tutele

    L’accordo rafforza anche le tutele dei lavoratori rispetto alla salute, alla maternità, paternità e genitorialità. Per la prima volta, tra le altre cose, viene prevista anche per questa categoria di lavoratori, l’applicazione dei permessi non retribuiti per poter assistere familiari con grave disabilità.

    Permessi per visite mediche, e pratiche per permesso soggiorno

    I lavoratori avranno inoltre diritto a permessi individuali retribuiti, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro, per l’effettuazione di:
    visite mediche documentate,
    – incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno
    – pratiche di ricongiungimento familiare,

    I permessi spettano in questa misura:

    • lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 14, comma 2;
    • lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.

    Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.

    Permessi per assistere familiari con disabilità

    All’articolo 19 si stabilisce che “I lavoratori potranno, inoltre, fruire dei suindicati permessi retribuiti e di ulteriori permessi non retribuiti, su accordo tra le parti, per assistere familiari con grave disabilità certificata (coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora il genitore o il coniuge/parte di unione civile/ convivente di fatto risultante dallo stato di famiglia della persona in situazione di grave disabilità certificata siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti)”.

    Tutela della maternità, paternità e genitorialità

    All’articolo 25 si prevede che vengano applicate le norme di legge in materia di tutela e sostegno della maternità, della paternità e della genitorialità, con le limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.

    Tra le novità, è previsto che per ogni figlio, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le seguenti modalità:

    1. La madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al comma 2 e senza soluzione di continuità con esso, per un periodo continuativo non superiore a quattro mesi, senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto.
    2. Il padre lavoratore, dalla nascita del figlio, trascorso l’eventuale congedo di paternità alternativo e senza soluzione di continuità con esso, per un periodo continuativo non superiore a quattro mesi, senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto.

    Elenco Festività

    Nell’elenco delle festività viene aggiunta quella del 4 ottobre, San Francesco, a partire dal 2026 giornata festiva insieme a: 

    • 1° gennaio,
    • 6 gennaio,
    • lunedì di Pasqua,
    • 25 aprile,
    • 1° maggio,
    • 2 giugno,
    • 15 agosto,
    • 4 ottobre,
    • 1° novembre,
    • 8 dicembre
    • 25 dicembre,
    • 26 dicembre,
    • S. Patrono.

    Aumenti per le famiglie

    Secondo le stime, per le famiglie le novità si tradurrebbero in un aumento di spesa di oltre 230 euro al mese per i livelli medi, tra nuovi minimi salariali, rivalutazione Istat e maggiori oneri contributivi.
    Rimangono in vigore le agevolazioni fiscali, con detrazioni e le deduzioni contributive.

    Redazione 

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