Come funziona la detrazione del 19% per badanti e assistenti di persone non autosufficienti: regole, limiti e documenti da conservare per la dichiarazione 2025
Tra le spese che si possono portare in detrazione nella dichiarazione 2025 per le famiglie con componenti con disabilità, troviamo anche quella per badanti e assistenti personali. Tale detrazione è disciplinata dall’articolo 15, comma 1, lettera i-septies del TUIR e riguarda le spese sostenute per l’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Vediamo i requisiti e cosa è previsto.
Chi può accedere alla detrazione
La detrazione è pari al 19% delle spese sostenute, ma devono essere rispettate delle condizioni:
- la persona assistita deve essere non autosufficiente nello svolgere le funzioni essenziali della vita quotidiana;
- il reddito complessivo del contribuente non deve superare i 40.000 euro annui.
Nel calcolo del reddito complessivo (detto reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali) rientrano anche:
- i redditi assoggettati a cedolare secca;
- i redditi in regime forfettario;
- la quota di ACE;
- le mance tassate con imposta sostitutiva nel settore privato (strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande).
Per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale si applicano le specificazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nel paragrafo dedicato agli oneri e spese detraibili.
Chi è considerato non autosufficiente
Con finalità di accesso alla detrazione, si considera non autosufficiente chi:
- necessita di sorveglianza continuativa, oppure
- non riesce a svolgere almeno una di queste attività:
- alimentarsi;
- espletare le funzioni fisiologiche e curare l’igiene personale;
- deambulare;
- vestirsi autonomamente.
Attenzione: lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia certificata da un medico. Non è quindi riconosciuta per i bambini che non hanno ancora acquisito l’autonomia per età, salvo che vi sia una malattia che lo giustifichi (Circolare n. 2/E del 3 gennaio 2005).
Chi può detrarre la spesa
Il beneficio spetta a chi sostiene effettivamente la spesa, anche se non è intestatario del contratto di lavoro dell’assistente, ma è riconosciuta anche quando la spesa è sostenuta per un familiare, pure se non fiscalmente a carico del contribuente.
Tipologia di spese ammesse o escluse
Rientrano nella detrazione le spese per l’assistenza personale (badanti), sia per se stessi che per i familiari indicati dall’art. 433 del Codice Civile, anche se non a carico.
Sono comprese anche le prestazioni rese tramite:
- case di cura o di riposo (Risoluzione n. 397/E del 22 ottobre 2008);
- cooperative di servizi (Circolare n. 17/E del 18 maggio 2006, risposta 8);
- agenzie interinali.
Spese escluse:
Non danno diritto alla detrazione:
- i compensi corrisposti a colf o lavoratori domestici con mansioni diverse dall’assistenza personale;
- i contributi previdenziali per colf e badanti, che non sono detraibili ma deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10, comma 2, del TUIR (da indicare al rigo E23).
Limiti della detrazione
- La spesa massima detraibile è di 2.100 euro annui.
- Se più soggetti sostengono spese per la stessa persona, il tetto di 2.100 euro va suddiviso tra loro.
- Il limite di 2.100 euro vale per ciascun contribuente, indipendentemente dal numero di persone assistite.
- Esempio: se un contribuente sostiene spese sia per sé che per un familiare, la detrazione massima resta sempre calcolata su 2.100 euro. La detrazione spettante è quindi:
- 2.100 × 19% = 399 euro massimi all’anno.
Modalità di pagamento
Dal 2020 la detrazione è riconosciuta solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili, ad esempio:
- bonifico bancario o postale;
- carte di credito o debito;
- bollettini postali, MAV, PagoPA;
- estratti conto che dimostrino il pagamento elettronico.
Casi di esclusione
- Non possono essere detratte le spese già rimborsate dal datore di lavoro (ad esempio, come sostituzione di premi) e indicate nella CU 2025 con i codici 701-706.
- In tal caso, la detrazione spetta solo sulla parte di spesa rimasta a carico del contribuente.
Documentazione da conservare
Per usufruire della detrazione occorre avere:
- ricevuta firmata dall’assistente o documento fiscale (fattura, ricevuta fiscale, documento commerciale) che riporti gli estremi anagrafici e il codice fiscale sia del pagatore sia dell’assistito;
- prova del pagamento tracciabile (annotazione in fattura oppure ricevuta di pagamento elettronico/estratto conto).
Se la prestazione è resa da una struttura o un intermediario:
- Case di cura o riposo: la documentazione deve distinguere chiaramente i costi per l’assistenza da quelli per altre prestazioni (Circolare n. 10/E del 16 marzo 2005, risposta 10.8).
- Cooperative di servizi: deve essere specificata la tipologia del servizio reso.
- Agenzie interinali: deve essere indicata la qualifica contrattuale del lavoratore.
Per approfondire:
Guide agevolazioni fiscali 2025
Redazione








