L’INAIL ha comunicato l’aumento dei limiti di età per poter ricevere l’assegno di incollocabilità, coerentemente con l’adeguamento dell’età pensionabile
L’INAIL ha pubblicato la Circolare n.55 dell’11 dicembre, nella quale vengono fornite istruzioni relativamente ad una novità che riguarda la misura dell’assegno di incollocabilità erogato dall’istituto, prevista dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, circa il limite massimo di età per poter fruire della misura, che dal 1 gennaio 2026 viene adeguato all’età pensionabile attuale, rispetto ai precedenti 65 anni.
Cos’è l’assegno di incollocabilità INAIL
Ricordiamo che l’assegno di incollocabilità INAIL è una prestazione economica che l’INAIL eroga a chi:
– ha un’invalidità da lavoro,
– non può lavorare,
– non può nemmeno essere assunto con il collocamento obbligatorio.
La prestazione ha quindi funzione sostituiva dell’assunzione obbligatoria nelle imprese private e viene erogata unitamente alla rendita diretta, rivalutata periodicamente.
A disciplinare l’assegno di incollocabilità è l’articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Requisiti
Fino ad oggi per poter richiedere e ottenere l’assegno di incollocabilità INAIL sono previsti i seguenti requisiti:
- età non superiore a 65 anni;
- riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% per gli infortuni sul lavoro occorsi e per le malattie professionali denunciate sino al 31 dicembre 2006;
- menomazione dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20% per gli infortuni sul lavoro occorsi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- non applicabilità, nei confronti degli invalidi in possesso dei requisiti, del beneficio dell’assunzione obbligatoria.
Requisito dell’età: i nuovi limiti anagrafici
Fino ad oggi per poter fruire della misura era previsto il limite di età dei 65 anni, quale requisito anagrafico per il collocamento in quiescenza.
La novità comunicata dall’INAIL nella sua circolare n. 55 dell’11 dicembre 2025, vede invece una rimodulazione rispetto questo requisito: l’articolo 9 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, adegua il diritto al mantenimento dell’assegno di incollocabilità ai nuovi limiti di età previsti per beneficiare dell’assunzione obbligatoria, in coerenza con gli adeguamenti periodici dell’età pensionabile.
Per questo motivo, dal 1° gennaio 2026 viene estesa la fruizione dell’assegno di incollocabilità fino al compimento del 67° anno di età.
Se, quindi, prima si perdeva l’assegno al compimento dei 65 anni di età, a partire dal 1 gennaio 2026 l’assegno può essere percepito fino ai 67 anni, ovvero fino all’età pensionabile attuale.
Vista l’applicazione di questi nuovi criteri, nel caso in cui venisse innalzata l’età pensionabile, di conseguenza ci sarà un adeguamento automatico anche del limite anagrafico per ricevere l’assegno di incollocabilità.
Chi è interessato dalla novità
La novità inttrodotta può riguardare:
1. Chi già percepisce l’assegno si incollocabilità e compie 65 anni dal 1° gennaio 2026:
- Continuerà a riceverlo automaticamente fino a 67 anni
- Non deve fare nulla.
2. Chi ha già compiuto 65 anni prima del 1° gennaio 2026 e aveva perso l’assegno:
- Può richiederlo di nuovo.
- L’Inail avviserà gli interessati.
- L’assegno riparte dal mese successivo alla domanda.
3. Chi aveva i requisiti ma non ha mai fatto domanda
- Può presentarla ora,
- purché non abbia ancora compiuto 67 anni.
- L’assegno parte dal mese dopo la domanda
Per approfondire
Circolare INAIL n.55 dell’11 dicembre 2025
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Redazione











