Nel decreto ministeriale del 18 aprile il Ministero del Lavoro comunica l’importo mensile per invalidi da lavoro o malattia professionale, rivalutato dal 1° luglio 2025. Vediamo anche come richiedere l’assegno di incollocabilità
Nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 aprile 2025, n. 52, viene reso noto l’mporto rivalutato per il 2025 dell’assegno di incollocabilità, a decorrere dal 1 luglio 2025. L’importo della prestazione economica erogata mensilmente agli invalidi per infortunio o per malattia professionale, che non possano fruire dell’assunzione obbligatoria (art. 180 DPR 1124/65; art. 10 L. 248/76; art. 1, c. 782, L. 296/2006) è, per il 2025, di 308,23 euro mensili. Ne riporta l’INAIL nella sua circolare n. 30 del 20 maggio 2025.
LA RIVALUTAZIONE DELL’IMPORTO
L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita. Ogni anno l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità viene rivalutato sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dal 1° luglio 2025 l’assegno di incollocabilità sarà pari a 308,23 euro (nel 2024 era di 305,78, ndr): l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato rivalutato sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2023 e il 2024, pari allo 0,8%.
COS’E’ L’ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’
L’assegno di incollocabilità è una prestazione economica erogata agli invalidi per infortunio o malattia professionale che non possono fruire dell’assunzione obbligatoria.
REQUISITI
Per poter accedere a questa prestazione, la persona invalida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
– età non superiore ai 65 anni
– grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al Testo Unico (d.p.r. 1124/1965) per infortuni sul lavoro verificatesi o malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006
– grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
COME FARE DOMANDA
Per avere diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza (tramite sportello, posta ordinaria o PEC), e può farsi assistere da un patronato.
La domanda deve contenere i dati anagrafici, la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extralavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento di identità.
In caso di invalidità extralavorativa, dovrà essere presentata la relativa certificazione.
La richiesta va inoltrata presso la Sede competente in base al suo domicilio o tramite:
– sportello della Sede competente
– posta ordinaria
– Pec (posta elettronica certificata).
L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.
Per approfondire:
Circolare INAIL n. 30 del 20 maggio 2025
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Redazione











