Il disegno di legge sui caregiver familiari introduce una disciplina organica: definizione, riconoscimento, tutele, contributo economico e conciliazione lavoro-cura
E’ stato pubblicato il testo del disegno di legge sul riconoscimento dei caregiver familiari, che era stato approvato lo scorso 12 gennaio dal Consiglio dei Ministri, e sul quale finora c’erano solo delle anticipazioni.
Il disegno di legge n. 2789, presentato il 6 febbraio 2026 alla Camera, si compone di 15 articoli, suddivisi in quattro capi e definisce la figura del caregiver, disciplina le modalità di riconoscimento formale e introduce un sistema di tutele e sostegni collegati all’intensità dell’attività di cura.

Di seguito, vediamo nel dettaglio cosa viene previsto.
Le finalità della legge sui caregiver familiari
Il capo I del disegno di legge è dedicato alle finalità della legge: l’articolo 1 stabilisce che essa è finalizzata a riconoscere e tutelare la figura del caregiver familiare attraverso una pluralità di misure.
In particolare, la legge è volta a:
- riconoscere il valore sociale ed economico dell’attività di cura e assistenza;
- garantire adeguati sostegni al caregiver per assicurargli la migliore qualità di vita possibile;
- prevenire situazioni di isolamento e discriminazione legate al ruolo di assistenza;
- assicurare il coinvolgimento del caregiver nella rete dei servizi e nella loro pianificazione.
Chi è il caregiver familiare secondo la legge
L’articolo 2 definisce il caregiver familiare come la persona che assiste e si prende cura, in modo non professionale, di:
- coniuge;
- parte dell’unione civile;
- convivente di fatto;
- parente o affine entro il secondo grado;
- parente entro il terzo grado nei casi previsti dalla normativa sulla disabilità grave.
L’attività di cura è riconosciuta quando la persona assistita si trova in almeno una delle seguenti condizioni:
- disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- titolarità dell’indennità di accompagnamento;
- condizione di non autosufficienza accertata secondo la normativa vigente;
- condizione di non autosufficienza individuata nell’ambito della riforma sull’assistenza agli anziani non autosufficienti.
La norma chiarisce che l’attività di cura non ha natura sanitaria e non implica prestazioni professionali.
Le attività di cura riconosciute
Il disegno di legge specifica quali attività rientrano nella funzione di caregiver familiare. L’attività di cura comprende:
- assistenza alla persona nell’ambiente domestico o nei luoghi in cui vive;
- supporto nella vita di relazione e nella mobilità;
- aiuto nelle attività quotidiane di base, come:
- igiene personale;
- alimentazione;
- assistenza nelle attività strumentali, tra cui:
- preparazione dei pasti;
- gestione della casa e della biancheria;
- utilizzo dei mezzi di trasporto;
- gestione dei farmaci;
- gestione delle risorse economiche.
Queste attività devono essere considerate nella redazione dei progetti di vita e dei piani assistenziali, per garantire il coordinamento con gli altri interventi previsti.
I 4 profili di caregiver
La legge distingue quattro profili di caregiver familiare, individuati sulla base della convivenza con la persona assistita e del carico assistenziale settimanale.
I profili previsti sono:
- caregiver convivente prevalente, con carico assistenziale pari o superiore a 91 ore settimanali;
- caregiver convivente, con carico compreso tra 30 e 90 ore settimanali;
- caregiver non convivente, con carico assistenziale pari o superiore a 30 ore settimanali;
- caregiver convivente o non convivente, con carico compreso tra 10 e 29 ore settimanali.
Il carico assistenziale deve essere attestato nei progetti di vita, nei piani assistenziali individualizzati o in certificazioni equivalenti. La legge consente la presenza di più caregiver per la stessa persona, purché conviventi, con specifiche eccezioni per i genitori.
La scelta del caregiver
Il capo II disciplina le modalità di individuazione del caregiver familiare, ponendo al centro il principio di autodeterminazione della persona assistita.
La persona che riceve assistenza ha il diritto di scegliere il proprio caregiver ed esprimere la propria volontà in qualsiasi forma, anche attraverso strumenti di comunicazione assistiva. Nei casi di protezione giuridica, la scelta è effettuata da:
- amministratore di sostegno;
- tutore;
- curatore;
tenendo conto della volontà della persona assistita.
Per i figli minori, il ruolo di caregiver spetta ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, secondo le modalità previste dal testo. È sempre possibile la revoca o la sostituzione del caregiver.
La procedura di riconoscimento del caregiver tramite INPS
Il riconoscimento formale della qualifica di caregiver familiare avviene attraverso una procedura telematica gestita dall’INPS, che dovrà rendere disponibile una piattaforma dedicata entro settembre 2026.
La procedura si basa su un’autodichiarazione che deve indicare:
- dati della persona assistita;
- caregiver individuati;
- carico assistenziale per ciascun caregiver;
- convivenza;
- profilo di caregiver richiesto;
- estremi dei progetti o dei piani assistenziali.
È richiesta l’accettazione formale da parte del caregiver. La procedura si conclude entro trenta giorni con il rilascio del certificato di riconoscimento.
Il ruolo del caregiver nei progetti di cura
Il capo III disciplina il sistema delle tutele e dei sostegni. Il caregiver è riconosciuto come soggetto attivo nei percorsi di assistenza.
In particolare, il caregiver partecipa a:
- unità di valutazione multidimensionale;
- definizione del progetto di vita;
- redazione del piano assistenziale individualizzato;
- individuazione del budget di cura e assistenza.
Nei progetti devono essere indicati il ruolo del caregiver, il carico assistenziale e i supporti disponibili.
Informazione, rappresentanza e competenze del caregiver
La legge riconosce al caregiver il diritto a ricevere informazioni su:
- bisogni e condizioni della persona assistita;
- diritti e accesso alle prestazioni;
- misure di supporto alla propria attività di cura.
Sono previste forme di partecipazione delle associazioni rappresentative dei caregiver alla programmazione sociale nazionale e regionale.
È inoltre disciplinato il riconoscimento delle competenze maturate dai caregiver conviventi, anche ai fini lavorativi e formativi, con specifiche disposizioni per studenti e universitari.
Misure di conciliazione tra lavoro, studio e cura
Il disegno di legge introduce misure per favorire la conciliazione tra attività lavorativa e assistenza familiare, tra cui:
- rimodulazione dell’orario di lavoro;
- ricorso al lavoro agile;
- trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale;
- estensione dei congedi parentali per i genitori caregiver fino alla maggiore età del figlio;
- possibilità di cessione solidale di ferie e riposi.
Sono previste anche disposizioni specifiche per i caregiver impegnati nel servizio civile universale.
Benessere psicofisico e sostegno economico per i caregiver familiari
Il disegno di legge dedica gli articoli 12 e 13 alla tutela del benessere psicofisico dei caregiver familiari e all’introduzione di un contributo economico destinato ai caregiver con carichi assistenziali più elevati, con particolare riferimento ai caregiver familiari inoccupati.
Le misure previste sono collegate al riconoscimento formale del caregiver, al profilo assistenziale attribuito e all’inserimento del ruolo di cura nei progetti di vita e nei piani assistenziali individualizzati.
Le misure per la tutela del benessere psicofisico del caregiver
L’articolo 12 introduce una serie di interventi finalizzati a prevenire situazioni di sovraccarico fisico ed emotivo nei caregiver familiari che svolgono attività di assistenza continuativa e particolarmente intensa. In particolare, il testo prevede:
- sostituzione temporanea del caregiver in caso di emergenza, per garantire la continuità dell’assistenza quando il caregiver non è in grado di svolgere temporaneamente il proprio ruolo;
- supporto psicologico, finalizzato ad accompagnare il caregiver nella gestione del carico emotivo e relazionale connesso all’attività di cura;
- accesso facilitato a prestazioni sanitarie e sociosanitarie, anche in funzione preventiva;
- programmazione degli interventi di cura, per coordinare l’attività del caregiver con i servizi disponibili e ridurre situazioni di isolamento.
Queste misure devono essere esplicitamente considerate nei progetti di vita e nei piani assistenziali individualizzati, nei quali sono indicati il ruolo del caregiver, il carico assistenziale e i supporti attivabili.
Il contributo economico per i caregiver familiari
L’articolo 13 introduce disposizioni specifiche per l’attribuzione di un contributo economico a favore dei caregiver familiari inoccupati, individuati tra i caregiver con profilo di maggiore intensità assistenziale.
Chi può accedere al contributo
Il contributo è riconosciuto ai caregiver familiari inoccupati che rientrano nel profilo di caregiver convivente prevalente, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti previsti dal testo di legge.
In particolare, il caregiver deve:
- essere inoccupato;
- essere convivente con la persona assistita;
- avere un valore ISEE non superiore a 15.000 euro;
- percepire un reddito da lavoro non superiore a 3.000 euro lordi annui;
- risultare regolarmente riconosciuto e registrato nel sistema informativo gestito dall’INPS.
Caratteristiche del contributo economico
Il contributo economico non può superare 1.200 euro per trimestre e:
- ha natura assistenziale e non reddituale;
- non concorre alla formazione del reddito;
- non produce effetti su benefici fiscali o agevolazioni;
- è liquidato su base mensile, ma erogato con cadenza trimestrale;
- decorre a partire dal 2027.
Come viene determinato l’importo del contributo
L’importo del contributo trimestrale non è fisso, ma viene determinato periodicamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.
La determinazione avviene:
- quattro volte l’anno;
- dividendo il limite di spesa trimestrale (pari a un quarto dello stanziamento annuo);
- per il numero di caregiver familiari risultanti iscritti e verificati nel sistema informativo INPS per il trimestre di riferimento;
- tenendo conto delle cessazioni anticipate dal beneficio.
In ogni caso, il beneficio individuale è limitato al tetto massimo di 1.200 euro a trimestre.
Decorrenza e modalità di erogazione
Il contributo segue una scansione temporale specifica:
- ogni anno sono previsti quattro trimestri di erogazione;
- l’ultimo trimestre di ciascun anno viene erogato nell’anno successivo;
- nel primo anno di applicazione, il 2027, sarà erogato il contributo relativo ai caregiver registrati nel trimestre ottobre–dicembre 2026.
Il beneficio economico individuale è commisurato ai mesi effettivamente trascorsi, nel trimestre di riferimento, dalla data dell’istanza di riconoscimento fino al termine del trimestre o all’eventuale cessazione dal beneficio.
Il caso di caregiver di più persone assistite
Il testo disciplina anche i casi in cui una stessa persona svolga il ruolo di caregiver per più assistiti, ad esempio un genitore che assiste due o più figli con disabilità grave. In tali situazioni:
- è prevista l’erogazione di più contributi, uno per ciascun assistito;
- devono essere rispettati i requisiti di convivenza, parentela o affinità;
- resta fermo il limite complessivo delle risorse stanziate.
Le disposizioni finali del disegno di legge
Il capo IV contiene le disposizioni finanziarie e finali. La legge conferma le competenze regionali, consentendo l’adozione di misure integrative compatibili con il quadro nazionale, e dispone l’abrogazione di alcune norme precedenti.
Sono inoltre previste modifiche alla normativa vigente per garantire che nei progetti di vita e nei piani assistenziali sia sempre indicato il caregiver familiare e il relativo carico assistenziale.
Ricordiamo che il disegno di legge dovrà passare all’esame delle Camere per il completamento dell’iter legislativo.
Per approfondire
Il testo del disegno di legge n. 2789
Redazione










