Verso la stabilizzazione degli Asacom come dipendenti delle Funzioni locali. Il ddl chiarisce anche le qualifiche e chi è l’assistente per l’autonomia e la comunicazione
Il 28 gennaio 2026 il Senato ha approvato il disegno di legge n.236, risultante dall’unificazione dei disegni di legge n. 236, n. 793, n. 1141: Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
La norma, che dovrà ora passare anche l’esame della Camera per essere definitivamente approvata, interviene sulla figura degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione per alunni con disabilità (figura prevista dalla Legge 104, ndr), puntando alla loro stabilizzazione.
Le novità in generale
In linea generale, il provvedimento approvato al Senato prevede come principale novità la possibilità, per gli assistenti all’autonomia e comunicazione di alunni e studenti con disabilità, di diventare dipendenti del comparto Funzioni locali, superando l’attuale sistema fondato in larga parte su appalti e rapporti precari.
La normativa vigente, lo ricordiamo, demandava già agli enti locali la responsabilità di garantire questa professionalità nelle scuole di ogni ordine e grado, ma le regioni hanno operato con modalità diverse sulla base di discipline locali differenziate. Resta quindi confermata l’attribuzione della competenza agli enti territoriali per queste figure, ma stabilisce i requisiti per l’esercizio dell’attività.
Il testo unificato prevede, inoltre, la trasformazione dei rapporti di lavoro in contratti subordinati a tempo indeterminato, previo concorso pubblico, con l’assorbimento di decine di migliaia di lavoratori oggi impiegati dagli enti locali o da soggetti affidatari del servizio.
Gli enti devono inoltre garantire il coordinamento con il progetto di vita dello studente con disabilità.
Definizione dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione
Il decreto, come segnalato, prevede alcune modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Tra queste, viene anche introdotta la definizione della la figura dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, definita come “un operatore socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione e di supporto all’acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenendo conto delle diverse condizioni di disabilità e facilitando anche l’esercizio del diritto all’educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare”.
Chi è l’assistente all’autonomia e cosa fa
Il testo ammette all’esercizio della professione i soggetti in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, senza obbligo di iscrizione ad albi professionali.
All’articolo 4-bis viene specificato che l’attività di assistente per l’autonomia e la comunicazione è svolta da coloro che:
a) sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico (ai sensi dell’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55);
b) sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, funzionale all’acquisizione delle competenze della figura di assistente per l’autonomia e la comunicazione;
c) alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
d) sono in possesso del titolo di assistente per l’autonomia e la comunicazione, conseguito presso un ente qualificato, a seguito di un percorso di formazione di durata non inferiore a 830 ore, di cui almeno 810 ore di pratica della lingua dei segni italiana, oppure hanno svolto un’esperienza minima di trentasei mesi, anche non continuativi, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, con funzione di assistente per l’autonomia e la comunicazione.
Contratto
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, un accordo in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome-Città ed autonomie locali dovrà definire ambito di attività, funzioni e ordinamento didattico della figura. Il contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni locali disciplinerà invece profilo professionale, trattamento economico e istituti contrattuali.
Assunzioni e concorsi
Gli enti territoriali potranno continuare a garantire il servizio anche tramite appalti o subappalti, ma con l’obbligo di riconoscere ai lavoratori l’inquadramento e il trattamento economico previsti dal contratto delle Funzioni locali. I contratti di affidamento in essere resteranno validi fino alla loro naturale scadenza.
In fase di prima applicazione, regioni ed enti locali potranno indire concorsi pubblici per titoli ed esami riservati a chi abbia svolto per almeno 36 mesi funzioni di assistenza presso enti territoriali o soggetti affidatari. È prevista una priorità nelle assunzioni per il personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge, oltre alla possibilità di riserve di posti nei limiti fissati dalla normativa vigente.
Il testo introduce anche specifiche clausole sociali nei bandi di gara, finalizzate a garantire la continuità occupazionale dei lavoratori, nel rispetto dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea.
Il commento del sindacato
Soddisfazione viene espressa dall’ANIEF, Associazione professionale e sindacale: “La norma – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – , rispetto all’obiettivo originario inquadra l’attuale personale in servizio non più nel comparto Istruzione e Ricerca ma in quello delle Funzioni locali, previo accordo in sede di Conferenza unificata. Ha il merito di definire comunque un profilo professionale essenziale per il diritto allo studio degli studenti con disabilità, senza più precarizzare il loro rapporto di lavoro con contratti di collaborazione per lo più continuativi. Così – conclude Pacifico – , migliaia di lavoratori, anche avanti negli anni, potranno finalmente essere inseriti dei ruoli dello Stato: un obiettivo importante, che Anief ha sempre perseguito”.
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