Pubblicato il decreto attuativo della misura che consente dalle famiglie di studenti con disabilità di richiedere la conferma dell’insegnante di sostegno supplente per lo stesso studente disabile anche per il prossimo anno
Con l’obiettivo di migliorare la continuità didattica per gli alunni e studenti con disabilità, è attiva la misura, attuata con decreto legge 71/2024, che prevede la possibilità, per le famiglie, di richiedere la conferma dell’insegnante di sostegno precario, assegnato al proprio figlio, anche per il prossimo anno.
Pubblicato il decreto attuativo
La misura è ora operativa in virtù del decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2025, che è stato pubblicato il 7 marzo 2025: il provvedimento contiene “Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026” in attuazione dell’art. 8 colma 2 del decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71. Pertanto, da quest’anno scolastico, le famiglie possono avvalersi di questa facoltà. Vediamo cosa è previsto e come fare.
Cosa prevede il decreto
Il decreto stabilisce che i genitori dell’alunno o studente con disabilità possa chiedere al Dirigente Scolastico per il prossimo anno scolastico (2025/2026) la conferma del docente di sostegno a tempo determinato, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sullo stesso posto assegnatogli nell’anno scolastico attuale 2024/2025.
Va sottolineato che non basta la richiesta della famiglia: non solo il docente ha, ovviamente, facoltà di accettare o meno tale conferma, ma deve anche verificarsi la disponibilità del posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026. Pertanto la richiesta della famiglia non è vincolante, dal momento che il docente può accettare o meno eventuale incarico di conferma.
A quali docenti si applica la misura
La richiesta di permanenza sul posto di sostegno, avanzata dalla famiglia, può essere fatta in relazione ai docenti:
a) in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità;
b) privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per il relativo grado, redatte ai sensi dell’articolo 3, comma 10, lettera b), dell’Ordinanza;
c) privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della procedura di cui all’articolo 12, comma 9, dell’Ordinanza 88/2024 e cioè attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
La procedura di conferma può essere proposta esclusivamente alle categorie di personale in servizio a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025 con supplenze su posti vacanti e disponibili al 31 agosto o supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche su posti non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al 30 giugno.
Cosa devono fare le famiglie
Le famiglie devono presentare al dirigente scolastico tale richiesta di continuità del docente di sostegno entro il 31 maggio 2025.
Tempistiche
Dopo aver ricevuto la richiesta, il Dirigente valuta la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse dello studente, anche sentendo il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe.
Entro il 15 giugno 2025 ne comunica poi l’esito all’Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia. Spetterà poi all’ufficio competente svolgere tutte le operazioni di verifica e accartemaneto del diritto.
Entro il 31 agosto 2025 vengono disposte le conferme. Eventuali disponibilità acquisite dopo questa data non sono prese in considerazione . I docenti per i quali è stata disposta la conferma non partecipano alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato.
Per approfondire:
Decreto ministeriale 32 del 26 febbraio 2025
Redazione







