Scuole statali e paritarie sono tenute a garantire l’inclusione di tutti gli studenti: con e senza disabilità. Eventuali richieste di contributi extra alle famiglie sono discriminatorie
In queste settimane decine di migliaia di studenti, che con quest’anno scolastico concluderanno la quinta elementare o la terza media, e le loro famiglie sono alle prese con un’importante fase di passaggio. Entro il 14 febbraio, infatti, dovranno scegliere l’istituto in cui frequentare il prossimo ciclo scolastico.
Le iscrizioni al nuovo anno scolastico
Dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 sono infatti aperte le iscrizioni alle prime classi per l’anno scolastico 2026/2027: le domande per il I e il II ciclo di istruzione potranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Unica, a questo indirizzo .
La stessa modalità online è prevista anche per le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e alle scuole paritarie che, su base volontaria, aderiscono alla modalità telematica.
Diritto all’istruzione e all’inclusione
Si tratta di un passaggio delicato soprattutto per le famiglie di bambini e ragazzi con disabilità. Per questo motivo il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA ritiene importante ricordare alle famiglie di bambini e ragazzi con disabilità che l’articolo 34 della Costituzione e l’articolo 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità -ratificata dallo Stato italiano con legge n° 18 del 2009- riconoscono il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica di tutti gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse con disabilità.
Disabilità e scuole paritarie
Garantire questi diritti ed evitare qualsiasi forma di discriminazione è compito di tutte le scuole. “La normativa scolastica in materia di inclusione è infatti di generale applicazione, senza alcuna distinzione tra le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, tenute, quindi, a garantire i medesimi standard qualitativi delle scuole pubbliche” si legge in un parere redatto dal Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi, che si concentra proprio sulle scuole paritarie.
Il documento ricorda che questi istituti scolastici sono infatti tenuti ad accogliere le iscrizioni degli alunni e delle alunne con disabilità, oltre che garantire tutti gli strumenti previsti dalla legge per permettere la loro piena inclusione senza alcun onere ulteriore a carico dei loro familiari.
Richiedere contributi alla famiglia sarebbe discriminazione
Le legali del Centro Antidiscriminazione precisano inoltre che un’eventuale richiesta da parte di una scuola paritaria alla famiglia di farsi carico (totalmente o anche solo in parte) del costo dell’insegnante di sostegno non solo è illegittima, ma anche discriminatoria.
In questo caso si sarebbe in presenza di una discriminazione diretta ai sensi della legge 67 del 2006 che, all’articolo 2 afferma: “Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in una situazione analoga”.
Il parere del Centro Antidiscriminazione precisa, inoltre, che “la mancata assegnazione di insegnante di sostegno così come subordinare l’iscrizione alla stipula di un accordo a parziale o totale copertura del costo dell’insegnante di sostegno è illegittima nonché discriminatoria”. In base a quanto previsto dalla normativa, infatti, le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico e di conseguenza sono tenute ad accogliere chiunque richieda di iscriversi “accettandone il progetto educativo, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità”.
La centralità del PEI
Nel nostro ordinamento, lo strumento a primaria garanzia del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica dei bambini e delle bambine con disabilità è il Piano Educativo Individualizzato (PEI), all’interno del quale il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO – di cui anche la famiglia è parte), sulla base delle indicazioni contenute all’interno della diagnosi funzionale, individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane da dedicare all’alunno e all’alunna con disabilità, oltre ai tempi e gli strumenti di verifica.
All’interno del PEI deve quindi essere indicato il bisogno di risorse umane (es. insegnante di sostegno, assistenza educativa) e quantificato in termini di ore.
A tale proposito, LEDHA ricorda che il GLO è tenuto ad indicare le ore necessarie a garantire il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, e non limitarsi a quelle a disposizione.
Le scuole di ogni ordine e grado -pubbliche, paritarie e private- devono quindi adottare ogni misura e accomodamento ragionevole per garantire agli alunni e alle alunne con disabilità il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica in condizione di parità con i compagni
Per approfondire:
Il parere del centro antidiscriminazione Franco Bomprezzi
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