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    Disabilità a scuola. Professionisti sanitari in classe: ecco le regole

    Febbraio 24, 2026

    Le indicazioni del Garante per la disabilità per garantire diritto allo studio, salute e inclusione degli alunni disabili rispetto all’accesso in classe dei terapisti

    Le istituzioni scolastiche sono chiamate a garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e del diritto alla salute degli alunni con disabilità, anche attraverso l’accesso in classe di professionisti sanitari coinvolti nel loro piano terapeutico, riabilitativo, assistenziale o progetto di vita. A ribadirlo era stata l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità nella sua Raccomandazione n. 1/2025, a partire da una importante precisazione: l’ingresso in classe dei professionisti sanitari che seguono gli studenti con disabilità deve essere autorizzato dal dirigente scolastico, senza bisogno del consenso degli altri genitori.

    Le indicazioni del Garante per l’accesso dei terapisti in classe

    In attuazione della Raccomandazione n. 1/2025 il Garante ha approvato, proprio in questi giorni, le Indicazioni operative per le istituzioni scolastiche per l’accesso in classe di professionisti sanitari: un documento che fornisce indirizzi interpretativi uniformi, nel rispetto dell’autonomia scolastica, affinché regolamenti e procedure interne delle istituzioni scaolastiche siano coerenti con i principi di tutela dei diritti delle persone con disabilità, assicurando continuità terapeutica e inclusione scolastica.

    Di seguito, abbiamo riassunto le indicazioni operative rivolte alle scuole.

    Autorizzazione all’accesso in classe

    L’accesso del professionista sanitario deve avvenire esclusivamente previa autorizzazione del Dirigente scolastico.
    L’autorizzazione costituisce un atto dovuto, successivo alla verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata, senza che sia ammessa alcuna valutazione nel merito clinico o terapeutico dell’intervento.
    Non sono consentite autorizzazioni subordinate al consenso o all’assenso di altri soggetti 

    Comunicazione a docenti e famiglie

    L’istituzione scolastica è tenuta a garantire una comunicazione preventiva ai docenti e ai genitori degli altri alunni della classe interessata.
    Tale comunicazione ha esclusivamente carattere informativo e non può in alcun modo assumere la forma di consenso o assenso, né condizionare l’accesso del professionista sanitario 

    Tutela della riservatezza

    È legittima la richiesta al professionista sanitario di una dichiarazione di impegno al rispetto della normativa in materia di riservatezza.
    In particolare, tale impegno riguarda:

    • la non interazione con alunni diversi da quello interessato;
    • la permanenza in classe sempre in presenza del docente.

    Queste misure sono finalizzate a tutelare la privacy e il corretto svolgimento delle attività didattiche 

    Tempi di richiesta e gestione delle urgenze

    Ogni istituzione scolastica può definire, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, un termine per autorizzare l’accesso del professionista sanitario, comunque non superiore a 20 giorni solari e consecutivi dalla presentazione della documentazione.

    Tale previsione non può in alcun caso comprimere i diritti dell’alunno con disabilità.
    In particolare, l’accesso deve essere consentito anche in deroga ai termini ordinari nei casi di:

    • osservazione urgente;
    • accesso sanitario indifferibile;
    • interventi da effettuare in uno specifico giorno o orario per motivi clinici, riabilitativi o educativi.

    In queste situazioni, la scuola è tenuta a garantire la continuità terapeutica e la tutela effettiva dei diritti fondamentali dell’alunno 

    Contenuti del progetto terapeutico o di osservazione

    Il progetto presentato dal professionista sanitario deve contenere gli elementi essenziali concordati nell’ambito del piano terapeutico o riabilitativo, del PEI Piano Educativo Individualizzato, del PAI o del progetto di vita.

    Il documento può indicare:

    • motivazione e finalità dell’intervento;
    • durata prevista;
    • giornate e orari di accesso;
    • modalità operative;
    • garanzia di flessibilità organizzativa.

    Tali elementi devono essere gestiti in un’ottica di flessibilità, considerando l’evoluzione dei bisogni dell’alunno e la possibilità di modifiche motivate e urgenti, senza la necessità di reiterare le procedure autorizzative.

    Organizzazione scolastica degli accessi

    Nel rispetto del diritto alla continuità terapeutica, l’istituzione scolastica può concordare con il professionista sanitario modalità organizzative legate al funzionamento interno, come:

    • giornate dedicate;
    • calendari programmati degli accessi.

    Tali soluzioni non possono mai tradursi in un diniego, in un rinvioingiustificato o in una limitazione sostanziale dell’intervento sanitario necessario.

    Pratiche non conformi alle indicazioni

    Il documento chiarisce espressamente che non sono conformi alle indicazioni operative:

    • la richiesta del consenso dei genitori degli altri alunni;
    • la richiesta dell’assenso dei docenti;
    • l’acquisizione di autodichiarazioni sul casellario giudiziale o sui carichi pendenti dei professionisti sanitari incaricati.

    I regolamenti e i protocolli d’istituto devono essere adeguati, eliminando procedure che possano ritardare, condizionare o impedire la continuità terapeutica e la piena inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, nel rispetto dei principi costituzionali e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 

    FAQ – Accesso in classe dei professionisti sanitari

    Chi autorizza l’accesso del professionista sanitario in classe?

    L’accesso è autorizzato dal Dirigente scolastico, previa verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata. L’autorizzazione è un atto dovuto e non comporta alcuna valutazione nel merito clinico o terapeutico dell’intervento. 

    L’autorizzazione può essere subordinata al consenso di altri soggetti?

    No. Non sono ammesse autorizzazioni subordinate al consenso o all’assenso di docenti, genitori degli altri alunni o di qualsiasi altro soggetto.

    La scuola deve informare docenti e famiglie della classe?

    Sì. L’istituzione scolastica assicura una comunicazione preventiva ai docenti e ai genitori degli altri alunni della classe interessata. La comunicazione ha carattere esclusivamente informativo e non può condizionare l’accesso del professionista sanitario.

    Entro quanto tempo deve essere autorizzato l’accesso?

    Le istituzioni scolastiche possono stabilire un termine organizzativo per l’autorizzazione, che non può superare i 20 giorni solari e consecutivi dalla presentazione della documentazione. Questo termine non può comunque comprimere i diritti dell’alunno con disabilità. 

    Cosa accade nei casi urgenti?

    Nei casi di osservazione urgente, accesso sanitario indifferibile o interventi da svolgere in giorni o orari specifici per motivi clinici, riabilitativi o educativi, la scuola deve consentire l’accesso anche in deroga ai termini ordinari, per garantire la continuità terapeutica e la tutela dei diritti fondamentali dell’alunno. 

    Cosa deve contenere il progetto terapeutico o di osservazione?

    Il progetto deve includere gli elementi essenziali concordati nell’ambito del piano terapeutico o riabilitativo, del PEI, del PAI o del progetto di vita. Può indicare motivazione e finalità dell’intervento, durata, giornate e orari di accesso, modalità operative e flessibilità organizzativa. 

    È necessario ripetere l’autorizzazione in caso di modifiche?

    No. In presenza di bisogni motivati e urgenti, è possibile modificare tempi, modalità o giornate di accesso senza reiterare le procedure autorizzative, evitando ostacoli ingiustificati alla continuità terapeutica.

    Per approfondire

    Il documento completo

    Redazione

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