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    BAGNO PER DISABILI CON ACCESSO LIMITATO

    Dicembre 3, 2010

    Salve,le vorrei porgere una domanda o per lo meno un quesito, la figlia 15enne di una mia amica purtroppo è in sedia rotelle, frequenta la seconda superiore in un istituto di nuova costruzione dove le hanno dato libero accesso al bagno dei disabili, sfortunatamente non è la sola che vi accede, infatti spesso lo trova sporco di urina e di sangue, io mi chiedo, si può vietare l’utilizzo di altri (anche uomini)?
    grazie,
    L.


    La risposta dell’esperta scuola

    La legge 104/92 all’articolo 24 prevede l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche. Nel caso specifico di un’istituzione scolastica di secondo grado la competenza per l’ applicazione della legge 104/92 e per la tutela dei diritti dei disabili anche in questo senso è della Provincia. Quindi la prima verifica da fare è se il dirigente scolastico abbia segnalato all’ente locale la necessità e l’urgenza di ampliare la dotazione di bagni per disabili. Probabilmente in quell’edificio i servizi igienici non sono sufficienti. In ogni caso, se la figlia della sua amica è temporaneamente e/o permanentemente costretta all’utilizzo di un bagno per disabili è necessario che il DSGA (direttore dei servizi generali e amministrativi) della scuola , che è responsabile dell’organizzazione del personale ausiliario, cioè dei collaboratori scolastici, disponga un piano di sorveglianza che , tra gli altri aspetti, tenga conto della necessaria limitazione dell’accesso ai bagni femminili da parte degli uomini e che imponga il massimo scrupolo nella pulizia e nel decoro degli ambienti della scuola. Il riferimento normativo lo trova nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro art 7 del 2005.

    Ada Maurizio
    dirigente scolastico

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