mercoledì, Marzo 18, 2026
mercoledì, Marzo 18, 2026
Altre tematiche ...

    Permesso retribuito di tre giorni lavorativi per genitori con figli disabili

    Ottobre 20, 2014

    Egregio Avvocato,
    mio figlio di 6 anni ha la sindrome di Down pertanto, è titolare di L. 104 essendogli stato riconosciuto l’handicap grave. La sindrome gli ha provocato altre patologie congenite per le quali deve effettuare diversi controlli nell’arco dell’anno.Tutto ciò premesso, vorrei sapere se io e mio marito, in qualità di lavoratori dipendenti, abbiamo diritto ad usufruire dei 3 giorni annui del DM 278 del 21 luglio 2000 – art. 1, per accompagnare nostro figlio a questi controlli.Se rientriamo nelle casistiche contemplate dal decreto, come si puo’ “obbligare” lo specialista della pubblica sanità (Ospedale Bambino Gesù di Roma) a redigere il certificato per il datore di lavoro secondo le modalità richieste dal decreto stesso?
    E come mai i medici, in genere, non conoscono questa normativa e nemmeno ne
    vogliono sapere nulla?
    Sarebbe bello avere finalmente un pò di luce dopo tutti questi anni.
    Ringrazio vivamente per la sua disponibilità.
    Cordialmente
    F.

    La risposta dell’avv. Colicchia

    Gentile F.;
    i dipendenti pubblici e privati  hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado, anche se non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore (convivente, ecc..).   
    Nei casi di documentata grave infermità possono, inoltre, concordare con il datore di lavoro, in alternativa ai tre giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
    Per usufruire di questa agevolazione non è sufficiente l’indicazione della patologia, ma è necessario documentare specificamente la grave infermità.Ovviamente è paradossale che un medico non conosca la normativa vigente. Mi riferisco all’art.3 del da lei citato Decreto che ne disciplina le modalità di fruizione.Anche il Ministero competente ha confermato che il predetto articolo considera presupposto indefettibile, al fine di comprovare il diritto alla fruizione del permesso, la presentazione da parte del titolare di documentazione idonea, rilasciata dal medico specialista, attestante le gravi patologie del soggetto per il quale viene prestata assistenza. È indispensabile, dunque, il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave
    infermità.
    In aggiunta la informo che anche l?INPS con la circolare n. 32 del 3/03/2006 ha stabilito che il medico specialista, in virtù della facoltà allo stesso ascritta ex D.L. n. 324/1993, non può esimersi dall’attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale. Deve trattarsi esclusivamente di certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle AA.SS.LL.

    Spero di esserle stato di aiuto.
    Cordiali saluti
    Avv. Roberto Colicchia

    Studio Legale
    Avv. Roberto Colicchia
    Via Risorgimento Prol.,66  89135 – Reggio Calabria
    Via G. Garibaldi, 118/c  91020 – Petrosino (Tp)
    email   avv.robertocolicchia@tiscali.it
    pec  roberto.colicchia@avvocatirc.legalmail.it

    Potrebbero interessarti anche:

    Prodotti e Ausili delle aziende che collaborano con noi, clicca qui per vederli tutti.