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    Come richiedere contributo INPS per assistenza domiciliare dei minori con gravi patologie croniche

    Ottobre 2, 2024

    Il Bonus asilo nido prevede anche una forma alternativa di contributo, per il pagamento di forme di assistenza a domicilio per i piccoli con gravi patologie

    Per le famiglie nelle quali ci siano bambini con malattie gravi e croniche è prevista la possibilità di richiedere all’INPS un contributo economico che consiste nell’estensione del bonus asilo nido, nel caso in cui i piccoli non lo possano frequentare per motivi di salute, ed erogato quindi per la sua assistenza domiciliare. La misura è prevista dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

    Ricordiamo che esiste, infatti, il Bonus asilo nido, che consiste in un contributo che viene erogato per il pagamento delle rette di asili nido, pubblici e privati autorizzati. Alternativamente a questo, il bonus può essere emesso anche per il pagamento di forme di assistenza domiciliare, quindi presso la propria abitazione, in favore di bambini con meno di tre anni e con gravi patologie croniche.

    BENFECIARI
    Il bonus può essere richiesto dai genitori di bambini:
    – con meno di 3 anni di età
    – con gravi patologie croniche

    DICHARAZIONE DEL PEDIATRA
    E’ richiesto che ci sia una dichiarazione del pediatra che dichiari l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido per l’intero anno, a causa di una grave patologia cronica.

    TEMPISTICHE
    La domanda di contributo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2025, dal genitore o dal soggetto affidatario del minore stesso, convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione.

    INVIO DELLA DOMANDA
    La domanda può essere presentata solo telematicamente: o autonomamente tramite sito web dell’INPOS, o appoggiandosi ad un Patronato, corredata della relativa documentazione.
    Al momento della presentazione della domanda, si dovrà indicare a quale dei due contributi intende accedere (contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e/o privati o contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche) e, qualora si intenda fruire del contributo per più minori, occorre presentare una domanda per ciascuno di essi. 

    Tra i documenti richiesti:
            La documentazione di spesa, che consente la liquidazione del contributo (deve essere allegata entro e non oltre il 31 luglio 2025)
            un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.

    IMPORTI
    L’importo 2025 del contributo Bonus nido varia al variare dell’ISEE (ISEE minorenni).
    A seguito delle modifiche introdotte dal comma 210 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025, l’importo del contributo, comprensivo dell’incrementodeterminato in relazione alla data di nascita e del valore dell’ISEE minorenni del bambino inserito in domanda, a decorrere dall’anno 2025 è così determinato:

    –    bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024

    • 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;
    • 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni in corso di validità da 25.001 a 40.000 euro;
    • 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nei casi di ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro;

    –    bambini nati dal 1° gennaio 2024

    • 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità minore o uguale a 40.000 euro;
    • 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.

    Il contributo riconosciuto per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione è erogato in un’unica soluzione direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile. Ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.

    ATTENZIONE ALL’ISEE
    Nel caso in cui sia assente tale indicatore, viene considerato il valore dell’ISEE minorenni, se presente, del mese di presentazione della domanda. Si raccomanda, pertanto, di provvedere alla tempestiva presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata, in quanto il rimborso delle mensilità prenotate antecedenti alla data di presentazione della stessa viene erogato in misura minima, anche qualora si tratti del contributo per l’utilizzo di forme di supporto domiciliare. 

    In assenza dell’ISEE in corso di validità o qualora il contributo in esame sia richiesto dal genitore che non rientra nel nucleo familiare del minorenne, l’importo del contributo è erogato nella misura prevista in assenza di ISEE.
    Nel caso in cui l’ISEE presenti omissioni e/o difformità, l’importo è erogato nella misura minima. Il richiedente la prestazione può, tuttavia, regolarizzare la situazione, entro il termine di validità della DSU, con una delle seguenti modalità: presentando idonea documentazione, presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse e/o difformemente esposte o rettificando la DSU, con effetto retroattivo (qualora sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale). In questo caso verrà disposto il conguaglio degli importi a partire dalla data di attestazione dell’ISEE con omissioni e/o difformità.

    Per approfondire

    circolare INPS n.60 del 20 marzo 2025

    Redazione

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