giovedì, Marzo 19, 2026
giovedì, Marzo 19, 2026
Altre tematiche ...

    Cecità civile

    Febbraio 26, 2003

     INVALIDITÀ CIVILE

    CECITÀ CIVILE

    Il requisito minimo è essere colpiti da cecità assoluta o avere un residuo visivo corretto non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi (art. 8, Legge 382/1970).

    La cecità non deve essere stata riconosciuta come dovuta a causa di lavoro (I.N.A.I.L.), causa di servizio e guerra, con i quali la cecità civile è incompatibile.

    1. CIECO CON RESIDUO VISIVO NON SUPERIORE AD UN VENTESIMO IN ENTRAMBI GLI OCCHI CON EVENTUALE CORREZIONE (CECITÀ PARZIALE)
      – Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale.
      – Esenzione dal ticket sanitario e farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.
      Pensione per i ciechi civili parziali
      Indennità speciale per ciechi parziali
    2. CIECO ASSOLUTO
      – Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale.
      – Esenzione del pagamento del ticket sanitario e farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C.
      – Pensione per i ciechi civili totali 
      – Indennità di accompagnamento

    NB: Per quanto riguarda l’esenzione ticket per visite o per farmaci consigliamo di rivolgersi alla propria Asl competente in quanto ogni Regione può avere casi particolari di esenzione.

    Consultate il nostro speciale agevolazioni fiscali e lo speciale lavoro disabili per avere informazioni più precise relativamente a tutti i benefici che potete avere.

    Torna alla HOME di INVALIDITÀ CIVILE

    Richiedi informazioni

    Potrebbero interessarti anche:

    Prodotti e Ausili delle aziende che collaborano con noi, clicca qui per vederli tutti.