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    Novità bonus famiglie per bambini con gravi patologie: come richiederlo e come funziona

    Marzo 25, 2025

     Domande presentabili entro il 31 dicembre 2025 per il bonus asilo nido e forme di supporto alle famiglie di bambini con gravi patologie croniche per un contributo fino a 3.600 euro: le novità dall’INPS

    E’ stato confermato anche per il 2025 il bonus asilo nido introdotto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per sostenere le famiglie con bambini con meno di 3 anni, con l’erogazione di un contributo su base annua parametrato a undici mensilità economici, per il pagamento delle rette di asili nido, oppure in forme di supporto a domicilio per bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.
    Attenzione: l’INPS ha comunicato che le domande sono aperte da oggi, 25 marzo 2025.

    Basi normative e novità della misura

    Come accennato, la misura è stata introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232; con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, sono state poi introdotte le disposizioni attuative della norma. Si sono poi succeduti ulteiroio successivi interventi legislativi nel tempo e, dal ultimo, la legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207).

    L’INPS fa il punto sulla sua ultima circolare, illustrando:
    i requisiti di accesso al contributo
    – gli elementi che determinano l’importo (tenendo conto delle novità previste dalla legge di Bilancio 2025)
    le istruzioni per la presentazione delle domande per il 2025. La procedura per l’ivio delle domande è attiva dal 25 marzo 2025: INPS segnala che le domande verranno lavorate a partire dal 2 aprile 2025.

    Le tipologie di contributo

    Il bonus può essere richiesto in due formule alternative:

    a) Bonus asilo nido: “contributo asilo nido”, ovvero in relazione alle spese sostenute per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati
    Viene erogato per far fronte alle spese sostenute per la frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati. Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all’asilo nido (es. ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, etc.).
    Il contributo viene erogato con cadenza mensile, direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

    b) Forme di supporto presso la propria abitazione: “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”, ovvero in relazione a forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche (cfr. l’art. 4 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017).
    Viene richiesta una attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta che deve attestare l’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica. (Nb: per la definizione di “patologia cronica” si rimanda a quanto evidenziato al punto 4.2 della circolare n. 88/2017). 

    Il contributo forme di supporto presso la propria abitazione

    Di seguito vediamo cosa è previsto per il solo “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”

    Quale genitore deve richiedere il contributo

    Il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” deve essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune (cfr. l’art. 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

    Importo del contributo e maggiorazioni

    Il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” è erogato in unica soluzione al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile. Ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni valido alla data di protocollazione della domanda.

    A seguito delle modifiche introdotte dal comma 210 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’incremento del buono in misura pari
    a 2.100 euro è riconosciuto, per i nuclei con un valore dell’ISEE fino a 40.000, a prescindere dalla presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni

    A seguito delle modifiche introdotte dal comma 210 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025, l’importo del contributo, comprensivo dell’incremento determinato in relazione alla data di nascita e del valore dell’ISEE minorenni del bambino inserito in domanda, a decorrere dall’anno 2025 è così determinato:

    –    bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024

    • 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino a 25.000,99 euro;
    • 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con ISEE minorenni in corso di validità da 25.001 a 40.000 euro;
    • 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) nei casi di ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro;

    –    bambini nati dal 1° gennaio 2024

    • 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro), nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità minore o uguale a 40.000 euro;
    • 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.

    Neutralizzazione dell’Assegno Unico e Universale dal calcolo dell’ISEE minorenni

    La legge di Bilancio 2025, prevede che nella determinazione dell’ISEE, utile ai fini dell’attribuzione del buono, non rilevano le erogazioni relative all’assegno unico e universale.
    Pertanto, specifica l’INPS, ai fini della verifica del requisito economico per la definizione dell’importo del contributo, nella determinazione dell’ISEE minorenni è neutralizzato l’importo erogato per l’AUU. Ai fini della neutralizzazione è necessario tenere conto del parametro della scala di equivalenza utilizzato per il calcolo dell’ISEE. Ad esempio, nel caso di un indicatore ISEE per prestazioni ai minorenni con un parametro della scala di equivalenza pari a 2,5 e un importo dell’AUU erogato di 1.500 euro, l’importo da decurtare dal valore ISEE sarà pari a 600 euro (1.500: 2,5). Quindi, con un ISEE pari 40.400 euro, l’indicatore ai fini del contributo è pari a 39.800 euro (40.400 – 600).

    Attenzione all’ISEE
    Si raccomanda, pertanto, di provvedere alla tempestiva presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata. L’INPS ricorda che, nelle ipotesi in cui l’ISEE risulti attestato, ma siano presenti omissioni e/o difformità dei dati relativi al patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, o nel caso siano rilevate delle incongruenze o discordanze tra i dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il rilascio dell’ISEE e i dati disponibili nei sistemi dell’INPS, l’importo del contributo è erogato nella misura prevista in assenza di ISEE. A seguito della rettifica della DSU attestata con omissioni o difformità, della presentazione di una successiva DSU regolare o della verifica con esito positivo della documentazione presentata dal cittadino a giustificazione dei dati dichiarati nella DSU il contributo viene ricalcolato tenendo conto dei nuovi elementi forniti.

    Presentazione della domanda

     Le domande di contributo sono accolte secondo l’ordine cronologico, e possono essere presentate dalla data di apertura del relativo servizio, fino al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento della domanda, tramite:   

    • portale web dell’INPS, autenticandosi con la propria identità digitale oppure
    • Istituti di patronato 

    Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “bonus nido” e accedendo al servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione.

    Al momento della presentazione della domanda per il contributo, si dovrà indicare indicare a quale dei due benefici si intende accedere.

    Attenzione: per la domanda di “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” viene richiesto di allegare un’attestazione, rilasciata dal pediatra, che dichiari, per l’intero anno, l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.

    Trattamento fiscale del contributo

    Il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” costituisce reddito esente dall’imposizione fiscale, in quanto sussidio corrisposto a titolo assistenziale ai sensi dell’articolo 34, comma terzo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, da certificare nell’apposita sezione della Certificazione Unica.

    I bonus verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili che, dal 2025 al 2029, sono le seguenti:

    • 937,8 milioni di euro per l’anno 2025;
    • 1.028,8 milioni di euro per l’anno 2026;
    • 1.105,8 milioni di euro per l’anno 2027;
    • 1.122,8 milioni di euro per l’anno 2028;
    • 1.139,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029

     
    Per approfondire:

    circolare INPS n.60 del 20 marzo 2025,

    Redazione

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