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    Riforma disabilità: nuove precisazioni INPS su tempi e patologie oggetto di sperimentazione

    Marzo 10, 2025

    L’INPS fa il punto sulle novità introdotte dal decreto Milleproproghe alla riforma della disabilità: non solo il posticipo dell’avvio delle nuove modalità di accertamento della disabilità, ma anche novità sulle patologie interessate dalla sperimentazione

    L’INPS torna sulle novità riguardanti la riforma dell’accertamento della disabilità e, nello specifico, alle modifiche introdotte al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (attuativo della riforma stessa) dal Decreto Milleproproghe (decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202) in sede di conversione in legge (legge 21 febbraio 2025, n. 15).

    Riforma della disabilità: cosa è previsto

    Ricordiamo che la riforma della disabilità, prevista dalla legge n. 227 del 22 dicembre 2021, vede nel decreto legislativo 3 maggio2024, n.62 (entrato in vigore il 30 giugno 2024) il decreto che introduce le principali novità, andando a riformulare completamente l’accertamento della condizione di disabilità, stabilendo, tra l’altro:
            una nuova definizione della condizione di disabilità e di accertamento della stessa;
            l’affidamento all’INPS dell’esclusiva competenza medico-legale sulla “valutazione di base” della condizione di disabilità;
            l’adozione della Classificazione ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – International Classification of Functioning, Disability and Health), congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell’Organizzazione mondiale della sanità;
            l’unificazione in un’unica procedura, ai sensi della legge 104, degli accertamenti della condizione di accertamento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità, disabilità ai fini dell’inclusione scolastica ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e disabilità ai fini dell’inclusione lavorativa ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
            una successiva valutazione multidimensionale “valutazione multidimensionale” della disabilità, che prevede la realizzazione di un progetto personalizzato e partecipato.

    Il decreto legislativo n. 62/2024 prevede che venga adottato un regolamento del Ministro della Saluteper provvedere all’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordità, della sordocecità. L’articolo 9, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 71/2024, in attesa dell’adozione del citato regolamento del Ministro della Salute, ha circoscritto la sperimentazione dei nuovi criteri per l’accertamento della disabilità alle seguenti patologie:
            disturbi dello spettro autistico;
            diabete di tipo 2;
            sclerosi multipla,
    rinviando la definizione dei criteri per l’accertamento di tali disabilità a un regolamento da adottare con decreto del Ministro della Salute, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

    Le novità alla riforma e alla sua sperimentazione

    Premesso ciò, l’INPS presenta le novità che sono state introdotte dal Decreto Milleproproghe (decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202) in sede di conversione in legge (legge 21 febbraio 2025, n. 15).
    In particolare, l’articolo 19-quater prevede:

    1.      Aumento del numero delle province interessate dalla fase di sperimentazione

    Viene previsto che alle 9 province inizialmente individuate per la sperimentazione della riforma, dal 30 settembre 2025, vengono aggiunte anche le seguenti province:
    Alessandria;
    Lecce;
    Genova;
    Isernia;
    Macerata;
    Matera;
    Palermo;
    Teramo;
    Vicenza;
    Provincia Autonoma di Trento;
    Aosta;

    2.      Aumento delle patologie interessate dalla sperimentazione dei nuovi criteri di valutazione di base

    L’elenco è stato ampliato, includendo anche le disabilità connesse a:
    – artrite reumatoide,
    cardiopatie,
    broncopatie
    malattie oncologiche.

    I criteri di accertamento delle nuove patologie sono stabiliti con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 15/2025, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per le Disabilità e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei princìpi e criteri di cui al decreto legislativo n. 62/2024.

    3. Proroga dell’avvio della riforma e aggiornamento dei termini

    Come già segnalato, viene rinviato di un anno l’avvio della riforma per tutta Italia, che partirà non più il 1° gennaio 2026, come inizialmente previsto, ma il 1° gennaio 2027. Pertanto, la fase di sperimentazione già iniziata il 1° gennaio 2025, si concluderà il 31 dicembre 2026.
    In conseguenza al posticipo, vengono quindi aggiornati anche i termini di una serie di adempimenti normativi, che erano stati inizialmente previsti dal decreto legislativo n. 62/2024. In particolare:

            il regolamento del Ministro della Salute con cui si deve provvedere all’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità della valutazione di base, deve essere adottato entro il 30 novembre 2026;

            è garantito il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2026 (cfr. l’art. 35, comma 1, del D.lgs n. 62/2024);

            sono fatte salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre 2026, in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità, di sordocecità e per quanto disposto dalla legge n. 104/1992;

            le disposizioni che vigevano prima dell’entrata in vigore della riforma trovano applicazione alle istanze di accertamento presentate entro la data del 31 dicembre 2026;

            alle revisioni e alle revoche delle prestazioni già riconosciute si applicano, anche nei territori soggetti alla sperimentazione, fino al 31 dicembre 2026, le condizioni di accesso e i sistemi valutativi attualmente in vigore;

    Progetto di vita e progetto individuale

    Infine, per quanto riguarda la fase relativa alla valutazione multidimensionale e all’elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato:

            il diritto a richiedere l’elaborazione del progetto di vita è riconosciuto anche in favore di coloro che sono in possesso di una certificazione ai sensi della legge n. 104/1992, rilasciata prima del 1° gennaio 2027, senza effettuare la valutazione di base;

            ai procedimenti per il progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in corso alla data del 1° gennaio 2027, si applicano le disposizioni sul progetto di vita personalizzato e partecipato, senza preventiva valutazione di base.

    Per approfondire:

    Messaggio INPS numero 766 del 03-03-2025

    Redazione

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