Dai permessi e assenze per malattia, alle prestazioni pensionistiche previdenziali a quelle economiche legate all’invalidità civile o Legge 104, una sintesi dalla guida INPS aggiornata, dedicata a diritti e tutele per i malati oncologici
In caso di malattia oncologica la legge garantisce una serie di tutele, aiuti e agevolazioni che hanno l’obiettivo di supportare la persona e la sua famiglia, alleviando in parte le numerose incombenze quotidiane.
I malati oncologici, ad esempio, in base alla gravità della loro condizione, possono avere diritto ai benefici correlati al riconoscimento della Legge 104, all’invalidità e ai sostegni ad essa correlati sopra una certa percentuale di invalidità, all’esenzione del ticket e alle spese dei farmaci, all’iscrizione alle liste del collocamento mirato, al contrassegno auto per disabili.
Invitandovi anche alla lettura del nostro articolo dedicato alla disabilità oncologica, qui di seguito facciamo una veloce carrellata, sintetizzando i contenuti della nuova guida INPS su diritti e tutele per malati oncologici, pubblicata a maggio 2025
PERMESSI, ASSENZE E MALATTIA
Assenze
I lavoratori che si assentano dal lavoro per malattia oncologica hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il periodo di comporto; in alcuni casi, in particolare nel lavoro pubblico, i giorni di assenza per sottoporsi alle cure possono essere esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia.
Reperibilità
Se le patologie di cui è colpito il lavoratore richiedono terapie salvavita (tra cui le cure chemioterapiche) è prevista anche l’esclusione dall’obbligo del rispetto delle fasce orarie di reperibilità per la possibile visita fiscale che potrà essere eseguita solo previo accordo con il lavoratore.
Permessi
Se al lavoratore con malattia oncologica è stata riconosciuta la Legge 104 (art. 3 comma 3), ha diritto a:
– 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore;
–2 ore al giorno di permesso (1, se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore)
La lavoratrice o il lavoratore che presta assistenza a un familiare con riconoscimento di disabilità grave ha diritto a 3 giorni di permesso mensile, frazionabili in ore.
Congedo per cure
Se al lavoratore è stata riconosciuta l’invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% può beneficiare, anche in maniera non continuativa, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno.
In congedo per cure è disciplinato dall’art. 7 del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.
Congedo non retribuito di 2 anni
La legge n. 53/2000 ha introdotto la possibilità di usufruire di un congedo di due anni, continuativo o frazionato, per “gravi motivi familiari” (decessi, malattie gravi di familiari). Il congedo garantisce al dipendente la conservazione del posto di lavoro senza retribuzione. Inoltre tale periodo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.
Congedo retribuito di 2 anni
I familiari di persone con handicap grave (art. 3 comma 3 della Legge 104/92) possono usufruire del congedo retribuito di due anni per assistere il congiunto. Lo prevede l’articolo 42, comma5 del D.Lgs 151/2001.
possono accedervi familiari sencondo un preciso ordine “a scalare”, che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi:
• coniuge o parte dell’unione civile convivente;
• padre o madre, anche adottivi o affidatari;
• figlio convivente;
• fratello o sorella convivente;
• parente o affine entro il terzo grado convivente;
• figlio non ancora convivente (che instauri la convivenza entro l’inizio del periodo di congedo richiesto).
PRESTAZIONI PENSIONISTICHE PREVIDENZIALI
Assegno ordinario di invalidità
I lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) o iscritti alla gestione separata con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale possono richiedere l’assegno ordinario di invalidità. E’ necessario aver maturato almeno 260 contributi settimanali (5 anni) di cui 156 (3 anni) nei 5 anni precedenti la domanda.
L’assegno di invalidità non è reversibile in favore dei superstiti aventi diritto.
L’importo dell’assegno viene calcolato con il sistema misto: una quota con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo. Se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, il calcolo è interamente contributivo.
L’assegno è compatibile con l’attività lavorativa, ma in questo caso l’importo viene ridotto. Al compimento dell’età pensionabile, in presenza di tutti i requisiti, l’assegno viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.
Pensione di inabilità
1. per i dipendenti pubblici (legge 335/1995)
I dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) che, in seguito alla visita da parte della competente commissione medica siano stati riconosciuti «nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa». Hanno diritto alla pensione d’inabilità, in presenza di questi altri requisiti:
•anzianità contributiva di cinque annidi cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico;
•risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio.
2. per i dipendenti privati e per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps
La pensione di inabilità spetta, a domanda, all’assicurato o al titolare di assegno di invalidità che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Anche qui è necessario aver maturato almeno 260 contributi settimanali (5 anni) di cui 156 (3 anni) nei 5 anni precedenti la domanda.
Il riconoscimento della pensione di inabilità comporta l’attribuzione di un’anzianità convenzionale come se l’iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio.
Questo tipo di pensione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma, in Italia o all’estero, ed è revocata nel caso venissero meno le condizioni per la sua concessione.
La prestazione cessa con la morte del pensionato. È reversibile in favore dei superstiti aventi diritto.
Pensione di inabilità ordinaria
per i dipendenti pubblici (art. 42 del DPR n. 1092/1973 e art. 7 legge n. 379/1955
La pensione di inabilità è riconosciuta ai dipendenti pubblici iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’As-sicurazione Generale Obbligatoria (AGO)che, in seguito alla visita da parte della Commissione Medica competente (ASL, CMV, CMO) siano stati riconosciuti “inabili assoluti e permanenti a qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte” e che abbiano:
•riconoscimento dello stato di “assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro ovvero alle mansioni svolte”.
•anzianità contributiva di almeno 19 anni, 11 mesi e 16 giorni se il giudizio del verbale di visita medica è limitato alle “mansioni svolte”;
•anzianità contributiva di 14 anni, 11 mesi e 16 giorni nel casoin cui l’inabilità sia “assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro”.
RICONOSCIMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE
Ci sono una serie di prestazioni economiche legate alla percentuale di invalidità che può essere attribuita alle persona malata: tali prestazioni scattano a partire dal 74% di invalidità fino al 100%. Con percentuali inferiori è possibile accedere a prestazioni di natura non economica (protesi ed ausili ortopedici, esenzione dal ticket sanitario) per le quali sono competenti enti diversi (ASL, Agenzia delle Entrate).
Attenzione alla novità 2025 nelle provice della riforma
Per dare avvio al processo di accertamento dello stato di invalidità civile va innanzitutto verificato se ci si trova in una delle province attualmente oggetto della sperimentazione della riforma della disabilità, avviata da gennaio 2025 in 9 province italiane, e che prevede, per effetto del Decreto Legislativo n. 62/2024, nuove modalità relative al processo di riconoscimento della disabilità. In via sperimentale, fino a gennaio 2027, la Riforma sarà quindi applicata nelle province di: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì- Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste; dal 30 settembre2025 verranno incluse anche le province di Alessandria, Lecce, Genova, Isernia, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, Trento e Aosta. Solo per queste province, quindi, è entrata in vigore una modalità nuova di domanda e riconoscimento dello stato di disabilità. Per il resto del territorio nazionale, continuerà ad essere in vigore la procedura precedente
Come funziona nelle province dove è attiva la sperimentazione
Nelle province nelle quali è attiva o sarà attivata la sperimentazione della riforma, il certificato medico introduttivo assume anche la funzione di domanda di accertamento, eliminando così l’obbligo per il cittadino di presentare separatamente tale domanda.
Il cittadino può avvalersi della nuova procedura se ha il proprio domicilio (anche se diverso dalla residenza) in una delle province sperimentali.
Il cittadino deve quindi recarsi presso un medico abilitato al rilascio del certificato, inclusi medici ospedalieri, che provvederà ad inserire tutti i dati necessari per la valutazione di base. Il certificato verrà trasmesso tramite una piattaforma telematica all’INPS ed entrerà a far parte del fascicolo sanitario elettronico (FSE). Inoltre, il medico dovrà allegare al certificato la documentazione sanitaria necessaria; il cittadino, anche mediante associazioni di categoria o enti di patronato, potrà aggiungere ulteriore documentazione fino a 7 giorni prima della valutazione di base.
Per i malati oncologici, il termine per la conclusione del procedimento di valutazione della condizione di disabilità è ridotto a 15 giorni rispetto ai 90 giorni usuali.
La riforma introduce una nuova modalità di accertamento della condizione di disabilità, che non si limita agli aspetti sanitari ma include anche valutazioni psico-sociali. La nuova Unità di valutazione di base sarà quindi composta anche da un professionista delle aree psicologica e sociale.
La competenza per la valutazione di base è esclusivamente dell’INPS, pertanto il cittadino non dovrà recarsi presso le ASL. Al termine della valutazione di base, sarà redatto un unico certificato della condizione di disabilità, contenente tutte le prestazioni e gli accertamenti svolti (legge 104/99, legge 68/88, invalidità civile). Questo
certificato verrà inserito nel fascicolo sanitario elettronico del cittadino.
Come funziona nelle province dove non è attiva la sperimentazione
In questo caso occorre recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo che attesti la natura delle patologie invalidanti: tale certificato viene inviato telematicamente dal medico alla struttura territoriale Inps in cui l’interessato ha la residenza. Una volta ottenuto il certificato medico, è possibile presentare la domanda di riconoscimento di invalidità civile all’Inps entro 90 giorni, cui seguirà visita. In caso di malattia oncologica, la legge prevede un iter accelerato per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap (legge 80/2006). La visita deve infatti effettuarsi entro 15 giorni dalla domanda e gli esiti sono immediatamente produttivi dei benefici che da essi conseguono.
La domanda, comprensiva della parte sanitaria e amministrativa, va presentata per via telematica:
• tramite il sito www.inps.it, utilizzando le credenziali digitali SPID, CNS o CIE, digitando “invio domanda dinriconoscimento” e selezionando il servizio “Invalidità civile: inviondomanda di riconoscimento dei requisiti sanitari da cittadino”;
• tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria delle persone con disabilità (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Anche nel caso in cui l’iter della domanda sia ancora in corso, per i cittadini con patologie oncologiche è sempre possibile presentare una nuova domanda di aggravamento. Non appena ricevuta la domanda completa, l’INPS la trasmette telematicamente alla ASL competente oppure provvede direttamente alla calendarizzazione nelle aree dove è attiva la convenzione CIC
Le domande di accertamento presentate dai malati oncologici, se complete della documentazione sanitaria necessaria, possono essere validate agli atti dalla competente Commissione medico legale, senza necessità di effettuare l’accertamento sanitario in presenza.
Dal gennaio 2025 è possibile trasmettere online all’INPS la documentazione sanitaria per l’accertamento medico legale. Questo consente alla Commissione sanitaria di definire le domande di accertamento o revisione riguardanti invalidità, cecità, sordità, sordocecità e disabilità secondo le leggi n. 104/1992 e n. 68/1999.
La documentazione può essere allegata online anche dal medico certificatore o dall’Istituto di patronato, su richiesta della Commissione medico legale.
Può essere allegata dopo la trasmissione della domanda fino alla definizione del verbale sanitario.
Prestazioni economiche legate all’invalidità civile
Assegno mensile
Le persone tra i 18 e i 67 anni, con riduzione della capacità lavorativa tra il 74% e il 99% (invalidi parziali), che abbiano un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge, hanno diritto all’assegno mensile. Per il 2025 l’importo dell’assegno è di 336,00 euro per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo è pari a 5.771,35 euro.
Requisiti:
• Invalidità tra 74% e 99%
• Reddito entro i limiti previsti
• Età tra 18 e 67 anni
• Cittadinanza italiana
• Residenza in Italia
• Iscrizione all’anagrafe per cittadini UE
• Permesso di soggiorno di almeno un anno per extra-UE
• Non svolgere attività lavorativa
L’assegno è incompatibile con altre pensioni di invalidità. In caso di ricezione di un’altra pensione successivamente, l’invalido deve comunicarlo all’INPS entro 30 giorni.
Pensione di inabilità per invalidi civili
Le persone tra i 18 e i 67 anni in stato di bisogno economico e con una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), possono presentare domanda di pensione di inabilità, che per il 2025 è di 336,00 euro per 13 mensilità con un limite di reddito personale annuo pari a 19.772,50 euro euro.
Dalla novembre 2020, l’INPS ha introdotto l’incremento sulle pensioni di inabilità erogate ai soggetti maggiorenni riconosciuti invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordi. Per ottenere la
maggiorazione, la legge stabilisce una soglia di reddito annuo personale/ coniugale.
Requisiti:
• Invalidità pari al 100%
• Reddito entro i limiti previsti
• Età tra 18 e 67 anni
• Cittadinanza italiana
• Residenza in Italia
• Iscrizione all’anagrafe per cittadini UE
• Permesso di soggiorno di almeno un anno per extra-UE
Indennità di accompagnamento
Per chi è stato riconosciuto totalmente inabile (100%) per minorazioni fisiche o psichiche, ed è impossibilitato a deambulare autonomamente senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure a compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua c’è la possibilità di presentare domanda di indennità di accompagnamento.
Viene erogata indipendentemente dal reddito per 12 mensilità, e per il 2025 è di 542,02 euro.
Si evidenzia che il pagamento dell’indennità è sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni consecutivi.
Ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene riconosciuta anche la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili senza necessità di avviare un nuovo iter sanitario. Al compimento del 18esimo anno devono trasmettere all’Inps il
modello di autocertificazione dei requisiti socioeconomici (modello AP70).
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra, salvo il diritto di scelta per il trattamento più favorevole.
L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di
accompagnamento per i ciechi totali o parziali in caso di pluriminorazione.
Prestazioni non economiche legate all’invalidità civile e all’handicap
Assistenza sanitaria
I malati oncologici hanno diritto all’esenzione totale dal ticket per le prestazioni sanitarie necessarie al monitoraggio delle loro patologie, nonché per visite specialistiche, esami di laboratorio, strumentali o diagnostici e per l’acquisto di farmaci.
Se riconosciuti invalidi al 100% hanno diritto all’esenzione totale dal pagamento per farmaci e visite per qualunque patologia.
Collocamento obbligatorio
Le persone con un’invalidità superiore al 45% hanno diritto all’iscrizione nelle liste speciali del collocamento
Inoltre, se espressamente previsto nel verbale sanitario di riconoscimento dell’invalidità o handicap (Legge 104), possono avere diritto al contrassegno disabili rilasciato dalla ASL.
Nel caso in cui alla patologia oncologica consegua il riconoscimento della Legge 104, è possibile accedere alle relative agevolazioni fiscali:
– detrazioni per figli a carico
– detrazioni per le spese mediche
assistenza personale per chi non è autosufficiente;
– iva agevolata su ausili tecnici e informatici;
– agevolazioni per non vedenti;
– agevolazioni sulle ristrutturazioni per eliminare barriere architettoni-che;
– agevolazioni sull’acquisto dell’auto;
– calcolo dell’imposta di successione e donazioni con aliquote different
Per approfondire:
Guida INPS diritti e tutele per malati oncologici (pdf)
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