Le novità sulle procedure per il riconoscimento della disabilità e invalidità con l’entrata in vigore della sperimentazione in nuovi territori, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto-legge Pnrr
Come abbiamo avuto modo di segnalare, dal 1 marzo ulteriori 40 nuove città saranno interessate dall’avvio della sperimentazione della riforma della disabilità, ovvero dalle nuove modalità di accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2024.
Le novità
A prevedere questa estensione è il decreto-legge n. 19/2026 (detto decreto-legge Pnrr), che è intervenuto anche con altre modifiche relative alle novità introdotte dalla riforma della disabilità, illustrate dall’INPS nel suo messaggio del 23 febbraio.
In linea generale, le novità riguardano:
1. l’allargamento della sperimentazione a nuove province
2. La nuova composizione delle Unità di Valutazione di Base
3. L’invio della domanda per il progetto di vita
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Le nuove città oggetto di sperimentazione
Le città che vanno ad aggiungersi a quelle dove la sperimentazione è già attiva dal 2025 sono le seguenti:
Abruzzo: Chieti
Basilicata:Potenza
Calabria: Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Campania: Caserta
Emilia-Romagna: Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna
Friuli-Venezia Giulia: Pordenone, Udine
Lazio: Roma
Liguria: La Spezia, Savona
Lombardia: Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio
Marche: Ancona, Ascoli Piceno
Molise: Campobasso
Piemonte: Asti, Cuneo, Torino
Puglia: Brindisi
Sardegna: Cagliari
Sicilia: Caltanissetta, Catania, Messina
Toscana: Arezzo, Massa Carrara
Trentino-Alto Adige/Südtirol: Bolzano/Bozen
Umbria: Terni
Veneto: Treviso, Venezia, Verona
Ricordiamo che in queste città dal 1 marzo 2026 vengono applicate le novità riguardanti il riconoscimento della disabilità e dell’invalidità relativamente alle patologie su indicate, mentre queste procedure diverranno operative in tutta Italia a partire dal 2027.
Nuova composizione Commissioni medico-legali dell’INPS
Il decreto-legge n. 19/2026, intervenendo sui commi 2 e 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2024, modifica anche la composizione delle Commissioni medico-legali dell’INPS, deputate a valutare i cittadini che chiedono il riconoscimento della disabilità, denominate Unità di Valutazione di Base di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In particolare, a decorrere dal 20 febbraio 2026, queste saranno così composte:
UVB per la valutazione di persone disabili maggiorenni:
– un medico nominato dall’INPS, con il ruolo di presidente, specializzato in medicina legale, in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini o, nel caso non sia disponibile un medico con tali specializzazioni, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale;
– un medico nominato dall’INPS;
– un professionista sanitario in rappresentanza delle Associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS e ANFFAS);
– una figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali.
UVB per la valutazione di persone disabili minorenni:
· un medico nominato dall’INPS, con il ruolo di presidente, specializzato in medicina legale, in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini o, nel caso non sia disponibile un medico con tali specializzazioni, un medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale;
· un medico nominato dall’INPS;
· un professionista sanitario in rappresentanza delle associazioni di categoria (ANMIC, UICI, ENS e ANFFAS);
· una figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali.
In ogni caso, almeno uno dei medici della Commissione deve essere in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini, o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona e, per tali fattispecie, il medico può partecipare alle unità di valutazione di base anche a distanza mediante video-collegamento.
La valutazione di base è definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario in rappresentanza delle Associazioni di Categoria, se presente. In caso di parità di voti, il voto del presidente della Commissione vale doppio.
Invio domanda per la predisposizione del progetto di vita
Il decreto-legge n. 19/2026 stabilisce, inoltre, che sia direttamente il cittadino interessato a trasmettere l’istanza per la predisposizione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, utilizzando un apposito servizio messo a disposizione dall’INPS (prima era invece previsto che tale invio avvenisse attraverso la Commissione medico-legale, nd)r.
Stante questa novità, il certificato che attesta la condizione di disabilità viene trasmesso dall’Istitutoagli ambiti territoriali sociali o agli Enti di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2024, a seguito dell’istanza dell’interessato per il tramite del citato servizio.
Si precisa comunque che resta valida la possibilità, per il soggetto, di presentare, in forma libera e in qualsiasi momento, l’istanza per la predisposizione del progetto di vita presso l’ATS di riferimento del proprio Comune di residenza o presso altro Ente individuato con legge regionale.
Per approfondire:
Messaggio numero 635 del 23-02-2026
Redazione








