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    Contributi badanti 2026: importi e nuove tabelle INPS per il calcolo

    Febbraio 5, 2026

    Le nuove tabelle INPS valide dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026 per il calcolo dei contributi spettanti a badanti e lavoratori domestici sulla base delle ore lavorate e della retribuzione

    Segnaliamo, a quanti hanno alle dipendenze lavoratori domestici (badanti, baby sitter),l’aggiornamento degli importi dei contributi 2026 da versare dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, in base alla retribuzione badanti. L’INPS infatti ha provveduto ad ritoccarei contributi dovuti, sulla base dell’dell’aggiornamento annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nella misura del +1,4%.
    Di seguito vediamo quanto comunicato dall’INPS nella sua circolare numero 9 del 3 febbraio 2026.

    Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

    Calcolo dei contributi badanti 2026

    L’importo dei contributi da versare a badanti regolarmente assunti va calcato sulla base della retribuzione oraria del lavoratore.

    L’importo dei contributi da versare a badanti regolarmente assunti va calcato sulla base della retribuzione oraria del lavoratore.
    A grandi linee, questi sono gli scaglioni.
    – fino a € 9,61 € (retribuzione convenzionale pari a € 8,52 €): contributo orario di 1,71 €;
    – da 9,61 a 11,70 € (retribuzione convenzionale pari a 9,61 €): contributo orario di 1,93 €;
    – oltre 11,70 € (retribuzione convenzionale pari a 11,70 €): contributo orario di 2,35 €;
    – per orario di lavoro superiore a 24 ore/settimana (retribuzione convenzionale pari a 6,20): contributo orario pari a 1,25 €.

    Tabelle contributi badanti 2026

    Di seguito, le tabelle complete:

    1. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025

    A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012

    RETRIBUZIONE ORARIAIMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
    EffettivaConvenzionaleComprensivo quota CUAFSenza quota

    CUAF (1)

    fino a € 9,61

    oltre   € 9,61 fino a € 11,70


    oltre € 11,70


    € 8,52

    € 9,61


    € 11,70



     €   1,70 (0,43) (2)


    €   1,92 (0,48) (2)


     €   2,34 (0,59) (2)



    €   1,71 (0,43) (2)


    €   1,93 (0,48) (2)


      €   2,35 (0,59) (2)


    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 6,20 €   1,24 (0,31) (2) €   1,25 (0,31) (2)

     

    (1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

    (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

    B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

    RETRIBUZIONE ORARIAIMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
    EffettivaConvenzionaleComprensivo quota CUAFSenza quota

    CUAF (1)

    fino a € 9,61

    oltre   € 9,61 fino a € 11,70


    oltre € 11,70


    € 8,52

    € 9,61


    € 11,70


     €   1,82 (0,44) (2)

    €   2,05 (0,48) (2)


    €   2,50 (0,59) (2)


    €   1,83 (0,43) (2)

    €   2,06 (0,48) (2)


      €   2,51 (0,59) (2)


    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 6,20 €   1,32 (0,31) (2) €   1,33 (0,31) (2)

     

    (1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).

    (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

     

    2. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026

    A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012

    GESTIONELAVORATORI DOMESTICI CON CUAFLAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
    ALIQUOTECOEFFICIENTIALIQUOTECOEFFICIENTI
    F.P.L.D.           17,4275%0,87279317,4275%0,867579
      ASpI            1,0300%0,0515841,1500%0,057250
    C.U.A.F.            0,0000%0,000000  
      MATERNITA’     0,0000%0,0000000,0000%0,000000
      INAIL              1,3100%0,0656071,3100%0,065215
      Fondo garanzia tratt.  
    fine rapporto
    0,2000%0,0100160,2000%0,009956
       TOTALE         19,9675%1,00000020,0875%1,000000

     

     
    B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

     

    GESTIONELAVORATORI DOMESTICI CON CUAFLAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
    ALIQUOTECOEFFICIENTIALIQUOTECOEFFICIENTI
      F.P.L.D.17,4275%0,81560817,4275%0,811053
      ASpI1,0300%0,0482041,1500%0,053519
      C.U.A.F.0,0000%0,000000  
      MATERNITA’0,0000%0,0000000,0000%0,000000
      INAIL

      Contr.addizionale c. 28 art.2

      L.92/2012

      Fondo garanzia tratt.   

      fine rapporto

      TOTALE

    1,3100%

       1,40%

     0,200000%

    21,3675%

    0,061308

    0,065520

    0,009360

     

     

    1,000000

    1,310000%

    1,40%

    0,20%

    21,4875%

    0,060966

    0,065154

     0,009308

    1,000000

         

    Ricordiamo che INPS mette a disposizone un software di simulazione che i datori lavoro possono utilizzare per calcolare contributi, tredicesime e ferie dei lavoratori domestici.

    Per approfondire:

    Circolare INPS contributi badanti 2026

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    Redazione

     

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