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    Bonus psicologo: tutte le istruzioni e gli importi nell’ultima circolare INPS

    Settembre 11, 2025

    Fino a 50 euro a seduta per sessioni di psicoterapia, col Bonus psicologo: dall’INPS istruzioni, importi e modalità per presentare domanda dal 15 settembre al 14 novembre

    Come abbiamo avuto modo di segnalare, torna il Bonus psicologo nel 2025, la introdotta per sostenere, tramite l’erogazione di un contributo, le spese per sedute di psicoterapia seguite da persone in condizioni di depressione, ansia e stress.

    A tale proposito, l’INPS ha pubblicato oggi la circolare INPS 11 settembre 2025, n. 124, nella quale vengono fornite le istruzioni operative per accedere al contributo. Vediamo cosa è previsto.

    Chi può richiedere il Bonus psicologo

    Può accedere alla domanda per ricevere il Bonus psicologo chi sia:
    residente in Italia
    – in possesso di un ISEE ordinario o corrente, in corso di validità, non superiore a 50.000 euro.

    Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.

    Bonus Psicologo: a quanto ammonta

    Il Bonus psicologo consiste in un contributo economico che varia in relazione all’ISEE, e può arrivare fino a 50 euro per seduta. Questi gli scaglioni di importi:

    ·        massimo 1.500 euro per ISEE inferiore a 15.000 euro;

    • massimo 1.000 euro per ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro;
    • massimo 500 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000 euro.

    Domanda Bonus psicologo: modalità e tempistiche

    La domanda per il Bonus psicologo deve essere presentata dal 15 settembre al 14 novembre 2025, tramite il servizio dedicato, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle modalità:

    • sito web dell’INPS (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;
    • Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Attenzione all’ISEE

    Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono essere in possesso di un ISEE valido e di valore non superiore a 50.000 euro.
    Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il cittadino sarà informato, in sede di presentazione della domanda, della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio. Il cittadino ha 15 giorni di tempo dal termine ultimo di presentazione della domanda per aggiornare l’ISEE, e potrà farlo:

    1. presentando una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; oppure
    2. presentando idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione; oppure
    3. rettificando la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite un Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

    Graduatorie e comunicazione ai beneficiari

    Al termine del periodo utile per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia di residenza. Nella definizione delle graduatorie si tiene conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

    L’elaborazione delle graduatorie è comunicata tramite SMS o email ai soggetti richiedenti ai recapiti indicati nella domanda. L’esito della domanda è consultabile anche nella medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda nella sezione “Ricevute e provvedimenti”. 

    In caso di accoglimento, nel provvedimento sono indicati:

    • l’importo del contributo;
    • il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, dandone comunicazione al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (CNOP), e siano regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.

    Modalità di erogazione

    Si segnala che non sono previsti rimborsi diretti ai beneficiari del Bonus psicologo: non verranno infatti erogate cifre ai singoli utenti. Il contributo verrà invece erogato direttamente ai professionisti che abbiano effettuato le sedute.

    Entro quando usare il Bonus psicologo

    Dalla pubblicazione delle graduatorie, i beneficiari avranno 270 giorni di tempo per usufruire del contributo tramite il codice univoco assegnato. Decorso tale termine, il codice verrà automaticamente annullato.

    Attenzione: A partire da quest’anno, i beneficiari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda decadranno automaticamente dal beneficio. È previsto, in tal caso, un unico scorrimento delle graduatorie.

    Per approfondire:

    Circolare INPS numero 124 del 11-09-2025

    Messaggio INPS 11 agosto 2025, n. 2460

    Redazione

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