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    Auto adattate disabili. Per acquisto con iva al 4% non serve sempre Legge 104

    Febbraio 16, 2026

    L’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’iva agevolata per acquisto auto disabili adattate alla guida non è legata alla presentazione di una certificazione della disabilità. Ecco in quali casi

    L’Agenzia delle Entrate è tornata in questi giorni sul tema delle agevolazioni fiscali per persone con disabilità e, nello specifico, sull’ Iva agevolata del 4% sull’acquisto di un veicolo adattato per la guida. Il chiarimento, inserito nella risposta risposta n. 35 dell’11 febbraio 2026, stabilisce quali certificazioni sono necessarie ad accedere all’agevolazione.

    Il caso

    Il parere è stato reso dall’Agenzia a seguito di chiarimenti richiesti da un contribuente titolare di patente speciale di categoria Bs, rilasciata dalla commissione medica locale, nella quale sono indicati gli adattamenti auto necessari alla guida. Il contribuente non è in possesso di certificazione di handicap ai sensi della legge 104/1992 e chiede se tale circostanza precluda l’accesso all’aliquota ridotta.

    La risposta dell’Agenzia delle Entrate

    Nella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate espone un punto cruciale: per poter beneficiare dell’iva al 4% anziché al 22% sull’acquisto di una macchina destinata alla guida di una persona con disabilità, non è necessario il possesso di una certificazione della legge 104/1992 o di invalidità, ma è sufficiente avere una patente speciale rilasciata dalla Commissione medica locale nella quale siano indicati i codici di adattamento del veicolo.

    Attenzione: la sola presenza della patente con l’indicazione dei codici spetta ai soggetti con ridotte capacità motorie permanentiquando la patente speciale riporta gli adattamentiprescritti per la guida.
    Ricordiamo che Per le persone con ridotte o impedite capacità motorie l’adattamento del veicolo è una

    condizione necessaria per poter richiedere tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione, ndr).

    Quadro normativo di riferimento

    Nel dare la sua risposta, l’Agenzia ricostruisce il contesto normativo di riferimento, che qui sintetizziamo:
    – L’articolo 1-bis del Dl  n.121/2021 stabilisce che per i soggetti con ridotte capacità motorie permanenti, la patente speciale che riporta gli adattamenti prescritti costituisce documento idoneo a comprovare la condizione richiesta per l’agevolazione fiscale per l’acquisto di un veicolo.

    -il Dm del 16 maggio 1986, individua gli adattamenti tecnici rilevanti ai fini dell’agevolazione e definisce che essi possono essere anche di serie, purché prescritti dalla commissione medica locale e riportati in patente.

    – Il Codice della strada, all’articolo 116, comma 4 dispone che «I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4. […]». All’ articolo 119 del codice è previsto che: «L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall’ufficio della  unità  sanitaria  locale  territorialmente  competente, cui  sono  attribuite funzioni in materia medico legale»  o  di altro medico  come individuato dalla medesima disposizione (comma 2).

    L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 40/2023, ha chiarito che a decorrere dal 29 gennaio 2022, per il riconoscimento delle agevolazioni previste per l’acquisto di veicoli rispondenti a determinati requisiti di cilindrata o potenza, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti abilitati alla guida possono fruire dell’aliquota Iva agevolata del 4% presentando la seguente documentazione:

    • copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione degli adattamenti alla guida, anche di serie, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui al citato articolo 119, comma 4, del codice della strada
    • atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione.

    Prospetto delle Casistiche e Certificazioni Mediche Richieste

    Come sottolineato, la possibilità di accedere all’agevolazione senza certificazione di legge 104 riguarda i soli casi di guida con necessità di adattamenti auto (indicati nella patente).   In altri casi è invece necessario essere in possesso di altre certificazioni. vediamo i casi:

    Categoria di Disabilità
    Requisiti e Terminologia Specifica
    Documentazione Necessaria
    Persone cieche e sorde
    Attestazione della condizione di cecità o sordità.
    Certificato rilasciato da una Commissione medica pubblica che attesti la condizione specifica.
    Persone con disabilità psichica o mentale
    Situazione di disabilità grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), di natura psichica o mentale.
    Verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o Asl-Inps). In alternativa, certificazione di una Commissione medica pubblica che evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa. È inoltre richiesto il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento.
    Persone con Sindrome di Down
    Rientrano nella categoria dei disabili psichici o mentali.
    Certificazione rilasciata dal proprio medico di base, valida in sostituzione del verbale ASL. È obbligatorio il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.
    Persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati
    Situazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) derivante da patologie o pluriamputazioni che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
    Verbale di accertamento dell’handicap ASL o Asl-Inps. In alternativa, certificazione di invalidità di una Commissione medica pubblica che attesti specificamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore” e faccia esplicito riferimento alla gravità della patologia.

    Precisazioni sulla validità dei Certificati


    Inidoneità dei certificati generici: Non è considerata valida la certificazione che attesta genericamente l’invalidità, anche se riporta la “totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua”. Tale dicitura non permette infatti di riscontrare la specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

    Indennità di accompagnamento sostituita: Il diritto alle agevolazioni permane anche se l’indennità di accompagnamento è sostituita da altre forme di assistenza, come il ricovero presso strutture sanitarie con retta a totale carico di un ente pubblico.

    Esclusione per minori con indennità di frequenza: Le agevolazioni non spettano ai minori titolari della sola indennità di frequenza, in quanto finalizzata al solo sostegno dell’inserimento scolastico e sociale e incompatibile con l’indennità di accompagnamento.

    Redazione

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