Implementato il servizio Assegno Unico e Universale che permette al genitore superstite di subentrare nella domanda originaria. Vediamo anche quando è prevista la maggiorazione
E’ stato implementato il servizio INPS deputato alla gestione della misura dell’ Assegno Unico e Universale per i figli a carico, nei particolari casi di decesso del genitore.
I casi di decesso del/dei genitore/i
Nello specifico, il servizio attua quanto era stato illustrato nella circolare n. 76 del 10 agosto 2023 contenente le indicazioni per l’integrazione della domanda di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) in caso di
– decesso di uno dei genitori a partire dal 1° giugno 2023
– di decesso di entrambi i genitori o
– di decesso dell’unico genitore per i nuclei monogenitoriali.
Il subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda originaria
Alo scopo, quindi, il servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”, del sito INPS è stato implementato per consentire al genitore superstite, dichiarato in domanda come “Altro genitore”, di subentrare nella domanda originaria decaduta per decesso del genitore richiedente.
Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.
Come fare
Quando il genitore susperstite presenta la domanda, il servizio rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato in domanda, consentendo quindi di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.
In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’AUU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria.
Maggiorazione dell’assegno unico in caso di decesso del genitore
Si ricorda che per i percettori di assegno unico è prevista una maggiorazione nei casi di decesso di uno dei genitori (vedi paragrafo 4.1, lettera d), della circolare n. 23 del 9 febbraio 2022 e il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022 INPS), qualora i genitori siano titolari di redditi da lavoro.
Il genitore superstite, titolare di redditi da lavoro, deve dichiarare nella domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.
Se si ha diritto all’importo aggiuntivo, la maggiorazione viene erogata per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore.
Per approfondire
Messaggio numero 1796 del 06-06-2025
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