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    Assegno di Inclusione: novità 2026

    Febbraio 25, 2026

    L’INPS illustra le novità 2026 dell’Assegno di Inclusione, introdotte dall’ultima Legge di Bilancio

    La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell’Assegno di Inclusione, allo scopo di renderne più semplice il beneficio da parte delle famiglie.

    Le novità ADI dal 1 gennaio 2026

    Vediamo nel dettaglio le novità, chiarite dall’INPS nel suo Messaggio del 23 febbraio 2026.

    1.Eliminazione del mese di sospensione

    La principale modifica, spiega l’INPS, riguarda l’eliminazione del mese di sospensione che finora interveniva dopo i primi 18 mesi di erogazione e dopo ciascun rinnovo.
    La novità a partire dal 1 gennaio 2026 è che le famiglie potranno presentare domanda di rinnovo già dal mese successivo all’ultimo pagamento. Questo permetterà di garantire continuità nell’erogazione del sostegno economico, evitando interruzioni.

    tempistiche
    Ricordiamo che l’Assegno di Inclusione viene riconosciuto dal mese di presentazione della domanda, a seguito dell’esito positivo della relativa istruttoria, per i nuclei familiari la cui composizione sia rimasta invariata, o dal mese di sottoscrizione del PAD nucleo, per i nuclei familiari la cui composizione sia variata.
    Il beneficio continua ad avere una durata massima di 18 mesi, rinnovabile per 12 mesi. La prima mensilità del rinnovo sarà pari al 50% dell’importo spettante.

    Esempio
    Per fare un esempio: in caso di pagamento della diciottesima mensilità il 27 gennaio 2026 e di presentazione della domanda di rinnovo a febbraio con PAD nucleo sottoscritto il 10 marzo 2026 (a seguito di variazione della composizione del nucleo familiare), il beneficio rinnovato decorre da marzo 2026 con pagamento della prima mensilità di rinnovo relativa a marzo 2026, per un importo pari al 50 per cento, intorno al giorno 15 del mese di aprile e dell’intero importo della seconda mensilità di rinnovo, relativa ad aprile 2026, intorno al giorno 27 dello stesso mese.

    La domanda di rinnovo con decorrenza del pagamento della prima mensilità a marzo 2026, qualora prosegua in modo lineare, terminerà alla fruizione della dodicesima mensilità, ossia con le disposizioni di pagamento del mese di febbraio 2027.

    2. Estensione del contributo straordinario aggiuntivo

    La Legge di Bilancio 2026 stabilisce che le condizioni per il contributo straordinario aggiuntivo dell’ADI (di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10-ter del decreto-legge n. 92/2025) – fino a un massimo di 500 euro – si applicano anche ai nuclei che hanno maturato il diciottesimo mese nel novembre 2025, previa verifica dei requisiti. Pertanto, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all’importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a 500 euro, anche ai nuclei familiari che abbiano presentato domanda di rinnovo dopo la fruizione della diciottesima mensilità avvenuta a novembre 2025.

    3. Stanziamenti aggiuntivi

    Infine, la Legge di Bilancio prevede uno stanziamento aggiuntivo di 160 milioni di euro per il 2026 e incrementi progressivi negli anni successivi. Nello specifico, gli incrementi per i prossimi anni sono i seguenti:
    – di 166,5 milioni di euro per l’anno 2027,
    – di 168,5 milioni di euro per l’anno 2028,
    – di 171 milioni di euro per l’anno 2029,
    – di 173 milioni di euro per l’anno 2030,
    – di 176 milioni di euro per l’anno 2031,
    – di 178,5 milioni di euro per l’anno 2032
    – di 181,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033.

    Per approfondire:

    Messaggio n. 640 del 23 febbraio 2026

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