Carichi di cura: l’INPS chiarisce come funziona se un componente del nucleo familiare beneficiario dell’ADI è beneficiario di SFL, e dà istruzioni sulle domande per l’Assegno di Inclusione riesaminate
Come abbiamo avuto modo di segnalare, per i nuclei beneficiari dell’Assegno di Inclusione (ADI) è previsto che sia l’INPS direttamente ad attribuire d’ufficio il carico di cura previsto che nel caso in cui nella famiglia siano presenti:
- figli minori di tre anni;
- tre o più figli minorenni;
- oppure componenti con disabilità o non autosufficienza;
anche quando non sia stato indicato in domanda: sarà attribuito d’ufficio.
L’attribuzione automatica del carico di cura
L’INPS, come comunicato nel suo messaggio 17 febbraio 2025, n. 592 procede quindi d’ufficio ad attribuire il parametro della scala di equivalenza di 0,40 (quello previsto per i carichi di cura)a un componente maggiorenne del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di Inclusione (ADI) che abbia i requisiti previsti.
Quando l’attribuzione non è automatica
Ora l’INPS, con il suo messaggio del 29 luglio 2025 precisa una cosa importante: se in fase di istruttoria nella domanda ADI viene rilevata anche una domanda di Supporto Formazione Lavoro (SFL), l’INPS non procede ad attribuire d’ufficio il carico di cura al soggetto maggiorenne del nucleo familiare che abbia la domanda attiva di SFL. Questo perché l’importo della misura di SFL è, potenzialmente, economicamente più vantaggioso.
Il beneficiario del Supporto Formazione Lavoro, in ogni caso, può rinunciare alla stessa misura.
Riesame delle domande respinte
Nello stesso messaggio, l’INPS segnala che, con l’attribuzione d’ufficio del carico di cura, sono state anche riesaminate le domande dell’ADI che erano state respinte per superamento della soglia del reddito familiare e per le quali non era stato, a suo tempo, richiesta in domanda l’attribuzione del carico di cura, pur sussistendone i presupposti. Conseguentemente, tali domande riesaminate, se in possesso degli altri requisiti, sono state accolte.
Per tali domande, per consentire l’adempimento dell’obbligo di comunicazione delle variazioni occupazionali, con conseguente riattivazione della domanda dell’ADI sospesa, i soggetti interessati possono presentare il modello “ADI-Com esteso” presso gli Istituti di patronato o i CAF, per le domande patrocinate, o presso le Strutture dell’INPS territorialmente competenti, che procederanno all’acquisizione del modello stesso.









