Al termine dei primi 18 mesi dell’Assegno di Inclusione, ai nuclei che ripresentano domanda viene erogato il bonus ponte che copre il periodo di sospensione dell’ADI
Al termine dei 18 mesi di prestazione ricevuta, l’Assegno di Inclusione scade: è quindi necessario presentare una nuova domanda di ADI per continuare a ricevere il contributo. E’ stato quindi introdotto il cosiddetto assegno-ponte che copre la mensilità altrimenti persa che intercorre tra l’ultimo assegno percepito e quello del rinnovo. Vediamo come funziona.
Assegno di inclusione e termine dei 18 mesi
L’assegno di inclusione è la misura a sostegno al reddito per famiglie con specifici requisiti economici e che includono almeno un minore, un disabile, un over 60, o una persona presa in carico dai servizi sociali, che rientrano nei requisiti previsti. La misura ha durata di 18 mesi, al termine dei quali è necessario ripresentare domanda di rinnovo ADI.
Ma tra la fine dell’ultimo assegno e l’invio della nuova domanda, le famiglie hanno rischiato di perdere una mensilità. Allo scopo, è stato quindi introdotto un assegno-ponte per la mensilità di mezzo.
Le scadenze
Poiché la misura era partita a gennaio 2024, le prime scadenze del contributo si sono avute a luglio di quest’anno. A scendere poi, scala di un mese la mensilità di mezzo per coloro che l’hanno presentata nei mesi successivi, fino a successiva domanda.
Segnaliamo che l’INPS avvisa della scadenza dell’assegno di inclusione i nuclei familiari che raggiungono il termine delle 18 mensilità, inviando agli interessati questo SMS: “Hai percepito le 18 mensilità di ADI. Per riprendere a ricevere la prestazione, potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese”.
L’assegno ponte di 500 euro
Per dare continuità alla misura, e far sì che le famiglie continuino a percepire l’assegno, è stato introdotto un emendamento al decreto di sostegno ai comparti produttivi (il dl Ilva), che prevede un contributo massimo di 500 euro a famiglia per coprire il mese di sospensione dell’assegno di inclusione, fino alla ripresa con la nuova domanda.
Il contributo non verrà emesso nel mese “di mezzo”, ma sarà erogato insieme alla prima mensilità di rinnovo di ADI (quindi se è stato richiesto il rinnovo dal 1 luglio, arriverà insieme alla mensilità di agosto, che viene pagata il 14 del mese), e in una unica soluzione, una sola volta.
L’importo-ponte verrà comunque erogato entro e non oltre il mese di dicembre.
Qui il calendario dei pagamenti dell’assegno di inclusione fino a dicembre 2025, ndr.
Come rifare domanda
Per il rinnovo dell’ADI i nuclei familiari invariati nella loro composizione rispetto alla precedente domanda non dovranno iscriversi nuovamente al Siisl né sottoscrivere un nuovo Patto di attivazione (Pad). Il modello di domanda, rimasto invariato, potrà essere presentato da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo. Se invece il nucleo famigliare è cambiato, dopo la presentazione della domanda, dovrà essere seguita la procedura ordinaria di iscrizione al Siisl e di sottoscrizione del Pad.
Per approfondire:
messaggio 27 giugno 2025, n. 2052
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