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    Prospetto informativo disabili 2026: attenzione alla scadenza

    Gennaio 21, 2025

    Il termine di presentazione è il 31 gennaio: se non si rispetta scatta una multa che aumenta per ogni giorno di ritardo

    Per i datori di lavoro soggetti alle disposizioni della legge 68/1999 in tema di lavoro e categorie protette si avvicina una scadenza importante: ovvero quella del 31 gennaio 2026, data ultima per poter inviare il prospetto informativo disabili. Ad essere interessati sono i datori di lavoro, pubblici e privati, che abbiano al loro interno dai 15 dipendenti in su.

    Nello specifico della quota riservata alle assunzioni di persone con disabilità, per essere in regola con la legge, le aziende hanno infatti l’obbligo di inviare entro il 31 gennaio di ogni anno un documento chiamato prospetto informativo disabili, ma solo in caso di variazione del numero di dipendenti rispetto all’anno precedente, tali da modificare l’obbligo. Lo scopo di questa autocertificazione è di condividere le informazioni aziendali con l’ufficio di collocamento mirato per attuare quanto previsto dalla normativa in materia. Vediamo nel dettaglio cosa devono fare le aziende per essere in regola.

    Il prospetto informativo disabili

    Il prospetto informativo disabili (normato dall’articolo 3 del Decreto ministeriale 2 novembre 2010) è una dichiarazione in cui i datori di lavoro indicano la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette e i posti di lavoro con relative mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68. 
    Si tratta di una una sorta di fotografia della situazione occupazionale dell’azienda, che si riferisce al 31 dicembre dell’anno precedente. Nel documento l’azienda stessa indica la propria situazione rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili.

    Nel prospetto il titolare dovrà indicare:
    – il numero totale dei lavoratori dipendenti,
    – il numero e il nominativo dei lavoratori computabili nella quota di riserva,
    – eventuali posti di lavoro e mansioni disponibili per tale categoria di lavoratori.
    Sono tenute a presentare il prospetto informativo disabili le aziende con almeno 15 dipendenti ma  solo nel caso in cui ci siano state variazioni nella situazione occupazionale che hanno comportato cambiamenti nella base occupazionale tali da modificare l’obbligo o che hanno inciso sul computo della quota di riserva.

    Il calcolo della quota di riserva

    Ai sensi della normativa vigente, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze un certo numero di lavoratori con disabilità, in misura proporzionata alle dimensioni dell’azienda, in base ai criteri definiti dalla Legge per la determinazione della quota di riserva. E’ detto quindi  quota di riserva il numero di posti riservati a lavoratori con disabilità, che ogni azienda è obbligata ad assumere. Tale numero viene calcolato sulla base della quota totale dei lavoratori presenti (base di computo).

    lavoratori computabili

    Ai fini della determinazione della quota di riserva, sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, nonché i lavoratori già riconosciuti disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (come modificato dal D.Lgs. n. 865/2016), o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti (art. 4, comma 3-bis della legge n. 68/1999). 

    lavoratori non computabili

    Invece, non sono computabili:

    • i lavoratori disabili,
    • i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi,
    • i soci di cooperative di produzione e lavoro,
    • i dirigenti,
    • i lavoratori assunti con contratto di inserimento,
    • i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore (salvo quanto disposto dall’art. 34, comma 3, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81),
    • i lavoratori assunti per attività da svolgere all’estero, per la durata di tale attività,
    • i soggetti impegnati in lavori socialmente utili,
    • i lavoratori a domicilio,
    • i lavoratori che aderiscono al programma di emersione (art. 1, comma 4 bis, L. 18 ottobre 2001, n. 383), ferme restando ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore (art. 4, comma 1).

    Quanti lavoratori disabili su quota dipendenti

    Come detto, l’obbligo di avere nel proprio organico dei lavoratori con disabilità scatta dalle 15 unità di dipendenti. Da questo numero parte, in misura crescente, il numero di lavoratori disabili da assumere, secondo questa scaletta:

    – tra 15 e 35 dipendenti: 1 lavoratore con disabilità

    da 36 a 50 dipendenti: 2 lavoratori con disabilità

    – oltre 50 dipendenti: almeno del 7% del personale

    Invio prospetto informativo e sanzioni per mancato invio

    Il Prospetto informativo disabili deve essere inviato in via telematica, tramite il  sistema informatico nel portale del Ministero del Lavoro, loggandosi con SPID o CIE,  e compilando un modulo online, accreditandosi con le modalità indicate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma nella quale avviene l’adempimento.

    I datori di lavoro che non adempiono agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 sono soggetti alle sanzioni contemplate dall’art. 15 della Legge n. 68/1999 (adeguate periodicamente con decreto del Ministro del lavoro), prevedendo le seguenti tipologie:

    • l’omessa o la ritardata presentazione del prospetto informativo:
      sanzione amministrativa di 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo successivo al 31 gennaio (Decreto del Ministero del lavoro n. 194 del 30 settembre 2021). La maggiorazione va calcolata dal giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo (31 gennaio di ogni anno);
    • mancato adeguamento agli obblighi di assunzione per cause imputabili al datore di lavoro entro i termini previsti dalla Legge (60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo): sanzione amministrativa di 196,05 euro per ogni lavoratore non assunto e per ogni giorno lavorativo trascorso.

    Inoltre in caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi legati alle richieste di esonero parziale di assunzione (art. 5), la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa del 24% su base annua.

    Redazione

     

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