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    Lavoratori con disabilità e copertura quote di riserva: le novità

    Febbraio 3, 2026

    La legge di conversione del Decreto Sicurezza sul lavoro interviene sul regime normativo relativo all’inserimento di lavoratori svantaggiati o con disabilità. Vediamo le novità

    Il recente “Decreto Sicurezza” (Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” (la cui legge di conversione 29 dicembre 2025, n. 198 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale), è intervenuto anche sulla normativa relativa all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Si tratta di una novità che investe in particolare le quote obbligatorie da coprire per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti. Vediamo cosa cambia.

    Convenzioni: le novità

    Il decreto sicurezza ha modificato l’articolo 12 bis della legge 68 del 1999: la novità principale riguarda le convenzioni che i datori di lavoro soggetti all’obbligo di assunzione di persone con disabilità possono stipulare per essere in regola. Le novità riguardano:

    1.      percentuale di quota di riserva

    Viene aumentato dal 10% al 60% il limite massimo (riferito alle assunzioni di persone con disabilità) entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva mediante stipula di apposite convenzioni– previste dalla normativa vigente- finalizzate all’inserimento lavorativo di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

    2.     soggetti che possono stipulare le convenzioni

    Altra novità riguarda due nuovi soggetti inseriti tra coloro che vengono ammessi alla stipula delle convenzioni, ovvero ETS non commerciali e società benefit. Si prevede quindi che gli uffici competenti possano stipulare apposite convenzioni tra i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti (obbligati all’assunzione di persone con disabilità) con:
    -cooperative sociali,
    -imprese sociali,
    -datori di lavoro privati non soggetti a questi obblighi,
    ETS non commerciali diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali)
    – società benefit

    3.      istituto del Distacco

    Altra novità prevede che il soggetto destinatario delle convenzioni, per realizzare la commessa di lavoro, possa porre temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (nel rispetto della normativa in materia di distacco e a condizione che il distacco in parola sia esplicitato nella convenzione).
    Specifica che, se il distacco avviene sulla base di tali convenzioni, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della convenzione.

    Caratteristiche della convenzione

    Stante la centralità della convenzione, è utile ricordare che i requisiti per la stipula della convenzione sono:

    a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti;

    b) durata non inferiore a tre anni;

    c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall’applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di lavoro;

    d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario. 

    Per approfondire:

    Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159

    Redazione

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