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    VOTO ELETTORI NON DEAMBULANTI

    Marzo 23, 2010

    In base alla Legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, se iscritti a votare presso un seggio elettorale non accessibile, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del Comune che sia allocata in una sede esente da barriere architettoniche e che abbia adeguate caratteristiche di accessibilità .

    L’elettore non deambulante deve esibire al presidente del seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale personale, un’attestazione medica di “impossibilità o capacità gravemente ridotta di deambulazione”,  rilasciata gratuitamente dai medici della ASL anche in precedenza o per altri scopi, o presentando semplicemente la copia autentica della patente di guida speciale.

    La legge prevede inoltre che in occasione di consultazioni elettorali, i Comuni organizzino servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale alternativo, privo di barriere architettoniche.

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