Oltre 72 milioni complessivi sono stati suddivisi tra le Regioni utilizzando nuovi criteri, per la messa in campo di progetti a favore di persone con grave disabilità prive del sostegno familiare, come previsto dalla legge istitutiva del Fondo per il Dopo di Noi
Nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2025, il Consiglio dei Ministri ha pubblicato la Delibera 4 dicembre 2025 con l’autorizzazione ad adottare il decreto del Ministro del lavoro e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute, relativo al riparto – per l’annualità 2024 – delle risorse del “Fondo Dopo di Noi” (Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112. La cifra complessiva ammonta a 72.295.000 Euro, che andranno ripartiti tra le varie regioni, allo scopo di finanziare progetti e azioni di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare.
A COSA SERVE IL FONDO PER IL DOPO DI NOI
Ricordiamo che il Fondo è stato istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge 112/2016 per permettere alle Regioni di finanziare percorsi e progetti per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, o perché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale. La legge prevede che il fondo serva a finanziare misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o comunque in vista del venir meno del sostegno stesso, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori (Durante e dopo di noi, ndr). Ogni anno le risorse afferenti al Fondo vengono suddivise tra le regioni, con apposito decreto.
I NUOVI CRITERI DI RIPARTO
Per gli anni 2024, 2025 e 2026, il Governo introduce in modo sperimentale e graduale dei nuovi criteri per decidere come distribuire le risorse del Fondo “Dopo di Noi”, che sono stati definiti da un tavolo tecnico del Ministero del Lavoro, istituito nel luglio 2023. Lo scopo è fare in modo che i fondi siano divisi tra le regioni in modo più coerente con i bisogni reali presenti sul territorio.
I nuovi criteri non sostituiscono quelli già esistenti, ma per i tre anni (2024–2026) saranno usati insieme ai criteri previsti dal decreto del 23 novembre 2016. Per gli anni 2025 e 2026, i criteri di riparto adottati sono oggetto di specifica valutazione, al fine di considerare, al termine della sperimentazione triennale, eventuali revisioni degli stessi.
Nell’allegato C del decreto sono specificate nel dettaglio le modalità di ripartizione per ciascun anno.
Riparto del fondo per il 2024
Per il 2024, i fondi del “Dopo di Noi” vengono distribuiti così:
- L’80% dei fondi viene diviso seguendo i criteri già previsti dal decreto del 2016.
- Il restante 20% viene assegnato in base al numero di persone con disabilità grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104) che:
- hanno tra 18 e 64 anni,
- vivono con la famiglia come figli,
- vivono da sole,
- oppure sono ricoverate in strutture.
Questo numero viene calcolato usando i dati forniti da ISTAT e INPS.
Qui sotto, la tabella con le cifre assegnate a ciascuna Regione per il 2024.

Riparto anno 2025
Per il 2025 si applicherà il criterio secondo cui:
- Il 70% dei fondi viene diviso seguendo i criteri già previsti dal decreto del 2016.
- Il restante 30% viene assegnato in base al numero di persone con disabilità grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104) che:
- hanno tra 18 e 64 anni,
- vivono con la famiglia come figli,
- vivono da sole,
- oppure sono ricoverate in strutture.
Riparto anno 2026
- Il 60% dei fondi viene diviso seguendo i criteri già previsti dal decreto del 2016.
- Il 30% viene assegnato in base al numero di persone con disabilità grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104) che:
- hanno tra 18 e 64 anni,
- vivono con la famiglia come figli,
- vivono da sole,
- oppure sono ricoverate in strutture.
- Il restante 10% èattribuito in ragione della quota di beneficiari effettivi del Fondo per le persone con disabilita’ grave prive dell’assistenza familiare, sulla base delle informazioni presenti nella banca dati delle prestazioni sociali del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali gestito dall’INPS.
LA PALLA A REGIONI E COMUNI
Dal punto di vista legislativo e di programmazione degli interventi, la materia è di competenza delle Regioni, tranne la definizione dei livelli essenziali, che rimane in capo allo Stato.
Le Regioni, pertanto, definiscono gli indirizzi della programmazione, propedeutica all’erogazione delle risorse che consentono poi di realizzare gli interventi sul territorio. Successivamente spetta poi ai Comuni, organizzati a livello di Ambiti territoriali, l’attuazione concreta degli interventi e dei servizi.
A tale riguardo, come accennato, nella relazione della Corte dei Conti è emerso un netto scollamento tra i reali bisogni dei potenziali destinatari e i progetti andati poi realizzati, a causa di ritardi e inadempienze in capo soprattutto alle regioni. Per questo motivo ANFFAS ha anche richiesto che le Regioni inadempienti vengano commissariate.
COSA SI PUÒ FINANZIARE CON IL FONDO
Il Decreto interministeriale del 23 novembre 2016, attuativo della legge n. 112/2016, ha fissato i requisiti per le prestazioni a carico del Fondo: l’articolo 5 prevede che con le risorse del Fondo possono essere finanziati:
a) percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione in soluzioni alloggiative che riproducono le condizioni abitative quanto più possibile proprie dell’ambiente familiare;
b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;
c) programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, e, in tale contesto, tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione;
d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera di impianti e attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra familiare.
Redazione










