Buongiorno, la ringrazio anticipatamente della risposta. In una ristrutturazione di una strada in centro urbano hanno rifatto ex novo un marciapiede delle stesse dimensioni precedenti, inizia con una larghezza di mt. 1.20 e termina con una larghezza di mt 1.35 dove insistono dei paletti dissuasori e dei restringimenti di quadri elettrici ecc.,il marciapiede dall’altra parte della corsia riservata alle auto invece è stata allargato a circa mt.3,00.Secondo il mio parere la larghezza non deve essere inferiore a mt.1,50 (DM.5/11/2001) mentre altri dicono che può essere inferiore perché questa norma è applicabile solo alle sedi stradali extraurbane, vorrei delle delucidazioni in merito. Distinti saluti.
N.
La risposta dell’ing. Marchetti
Il DM 5/11/2001 non si applica solo alle strade extraurbane, infatti:
ART.1 DEL DM 5/11/2001
Sono approvate le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade di cui al
comma 1 dell’art.13 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 che si riportano in allegato
al presente decreto di cui formano parte integrante.
Esse sono dirette a tutti gli enti proprietari delle strade di uso pubblico individuate dall’art.2
del decreto sopra citato e successivamente individuate, limitatamente a quelle di pertinenza
dello Stato, dal Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.461 attuativo dell’art.98, comma 2 del
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e cioè:
– l’ANAS e le Società Concessionarie per le autostrade di interesse nazionale;
– l’ANAS per le altre strade di interesse nazionale;
– le Regioni per le strade regionali;
– le Province per le strade provinciali;
– i Comuni per le strade comunali sia urbane che extraurbane;
Per cui:
3.4.6 Larghezza del marciapiede
La larghezza del marciapiede va considerata al netto sia di strisce erbose o di alberature che
di dispositivi di ritenuta. Tale larghezza non può essere inferiore a metri 1,50. Sul marciapiede
possono, comunque, trovare collocazione alcuni servizi di modesto impegno, quali centralini
semaforici, colonnine di chiamata di soccorso, idranti, pali e supporti per l’illuminazione e per la
segnaletica verticale, nonché‑¬à…¡ eventualmente per cartelloni pubblicitari (questi ultimi da ubicare,
comunque, in senso longitudinale alla strada). In presenza di occupazioni di suolo pubblico
localizzate e impegnative (edicole di giornali, cabine telefoniche, cassonetti ecc.) la larghezza
minima del passaggio pedonale dovrà comunque essere non inferiore a metri 2,00.
Ing. Marco Marchetti
www.vimec.biz







