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    EDIFICIO PUBBLICO CHE NON GARANTISCE L’ACCESSIBILITA’:RIFERIMENTI NORMATIVI

    Agosto 14, 2014

    Buongiorno,
    faccio parte dell’associazione dei volontari italiani donatori di sangue (AVIS), dove l’Unità di Raccolta si trova posta al piano rialzato (circa 10 scalini).
    Abbiamo provveduto a installare un campanello esterno e a munirci di una sedia apposita in convenzione con la CRI. Dato che in questi giorni dovrebbe presentarsi una persona diversamente abile.
    Considerato che lo stabile ove è la sede ha oltre 40 anni e a breve (circa 1 anno) dovremmo trasferirci in altra sede, sono obbligato al totale abbattimento delle barriere e alla costruzione di servizi igienici appositi all’interno della struttura?
    Nel ringraziarvi anticipatamente della risposta gradirei ricevere i riferimenti normativi.

    La risposta dell’ing. Marchetti

    Si, come già detto, nei luoghi aperti al pubblico deve essere garantita l’accessibilità agli spazi di relazione.
    A tale fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1., 4.2. e 4.3., atte a garantire il
    soddisfacimento di tale requisito (Art. 4 Criteri di progettazione per l’accessibilità.).
    Questi locali, quando superano i 250 mq di superficie utile, devono prevedere almeno un
    servizio igienico accessibile.

    Ing. Marco Marchetti
    www.vimec.biz

     

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