Una sentenza del Tribunale di Roma chiarisce che l’assenza di accessibilità in uffici pubblici e la presenza di barriere architettoniche è una violazione dei diritti delle persone con disabilità
Non basta la buona fede, non è una scusa il disservizio, magari temporaneo: se un ufficio pubblico risulta inaccessibile alle persone con disabilità, si tratta di discriminazione. È questo, in estrema sintesi, il parere del Tribunale di Roma, chiamato a decidere su un caso di inaccessibilità di uffici comunali a un cittadino disabile in carrozzina. Nella sua sentenza, il Tribunale ha ravveduto, nell’impedimento al cittadino con disabilità di esercitare i propri diritti in condizioni di pari dignità, un caso di discriminazione ai sensi della legge 67/2006.
Il caso
Il caso è stato portato in giudizio da un uomo paraplegico in carrozzina: i fatti risalgono al 2024 quando, in tre occasioni, non era riuscito ad accedere agli uffici dei servizi sociali comunali con la sua carrozzina, a causa del mancato funzionamento del montascale collocato all’ingresso dell’edificio. Il cittadino aveva quindi dovuto chiamare il personale, e l’attività era quindi stata svolta all’esterno dell’edificio, nel giardino. Una modalità che il giudice ha qualificato come oggettivamente penalizzante e lesiva della dignità personale e professionale.
Perché non si tratta di un “semplice disservizio”
Il Comune aveva sostenuto che il guasto fosse temporaneo, non intenzionale, e che fosse comunque garantita un’assistenza alternativa. Ma il Tribunale ha respinto questa impostazione, chiarendo un principio centrale del diritto antidiscriminatorio: anche in assenza di dolo, la discriminazione avvenuta è un fatto oggettivo. Quindi, nonostante il comportamento dell’ente possa anche ritenersi “neutro” (non voleva di certo arrecare danno al cittadino intenzionalmente, ndr), di fatto si è realizzata una disparità di trattamento poiché, nel caso in esame, una persona normodotata avrebbe potuto accedere agli uffici senza alcuna limitazione.
Interessante è anche rilevare che, non solo il giudice evidenzia l’elemento della inaccessibilità, ma ne rileva anche, nel caso specifico, una violazione dei principi di uguaglianza sostanziale, inclusione e tutele della dignità umana.
La buona fede non esclude la discriminazione
in sostanza, la buona fede dell’ente pubblico, secondo il Tribunale, non elimina l’illiceità quando permane una barriera architettonica o organizzativa che genera una disparità sostanziale.
Questo chiarimento è decisivo per evitare che la tutela antidiscriminatoria venga svuotata da giustificazioni burocratiche o organizzative: ciò che conta è il risultato concreto, non l’intenzione soggettiva.
Gli interventi successivi di accessibilità
Nel corso del giudizio, il Comune ha avviato interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzando una rampa alternativa e approvando il PEBA (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche). Il Tribunale ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere sull’ordine di rimozione della barriera.
Il risarcimento al cittadino con disabilità
Anche se l’ente ha successivamente agito con interventi correttivi, il Tribunale ha comunque accertato la discriminazione già avvenuta. Il giudice ha quindi riconosciuto, per il cittadino, un danno morale da lesione della dignità, stabilendo un risarcimento di 500 euro.
Perchè è una sentenza importante
Il valore più forte della decisione sta nella qualificazione dell’accessibilità non come mero requisito tecnico-edilizio, ma come criterio di uguaglianza sostanziale. Un ausilio che non funziona, se il problema si ripete e non viene superato con soluzioni equivalenti e dignitose, diventa un fattore di esclusione.
Inoltre, la rimozione successiva della barriera non elimina automaticamente il diritto al risarcimento per la discriminazione già subita.
La pronuncia del Tribunale di Roma ribadisce una responsabilità agli enti pubblici: l’accessibilità deve essere effettiva, continua e non sostituibile con soluzioni di fortuna che relegano le persone con disabilità ai margini dei luoghi ordinari del servizio.
Per approfondire:
L’analisi di Handylex
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Redazione







