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    Scuola e disabilità. Chi sono e cosa fanno i nuovi “educatori di plesso”?

    Settembre 30, 2025

    L’impiego di un educatore che segue contemporaneamente più minori con disabilità all’interno della scuola è una nuova forma che si sta affacciando in alcuni modelli sperimentali di gestione degli studenti con bisogni educativi speciali. Ma quali sono i rischi di questa figura?

    L’anno scolastico è ormai iniziato o sta iniziando per tutti gli alunni e le alunne, studenti e studentesse d’Italia. Per le famiglie di bambini e ragazzi con disabilità le domande su questo nuovo inizio anno sono sempre le stesse, tra ritardi e lentezze anche nell’attivazione delle figure professionali di supporto agli studenti con disabilità.

    Non solo insegnante di sostegno

    Non si parla, quindi, solo di insegnanti di sostegno, ma anche delle altre figure ad essa complementare, che hanno l’obiettivo di favorire l’inclusione di questi alunni, secondo i percorsi e gli strumenti previsti dai singoli PEI (piani educativi individualizzati) che ciascuno studente con disabilità deve avere.

    L’ Assistenza educativa scolastica

    Tra queste, un ruolo fondamentale viene svolto da chi fornisce il servizio di Assistenza educativa scolastica (Aes): figure professionali che assumono un ruolo cruciale per garantire la piena inclusione scolastica e partecipazione degli alunni con disabilità alla vita della classe. Gli assistenti educativi, infatti, lavorano sullo sviluppo delle autonomie sociali e relazionali di bambini e ragazzi con disabilità, con lo scopo di favorire la loro comunicazione e interazione con i compagni.

    L’educatore di plesso

    Segnala LEDHA come nell’attuale contesto scolastico italiano, soggetto a una cronica carenza di figure professionali specializzate, si sia diffusa parallelamente, nell’ultimo periodo, una serie di sperimentazioni su modelli di alternativi che prevedono, in alcuni casi, anche il ricorso alla figura dell’“educatore di plesso”: un singolo professionista che può gestire più alunni e studenti con disabilità all’interno di un istituto o plesso scolastico, con lo scopo di favorirne autonomia, comunicazione e relazione con il resto della classe.

    La centralità del PEI

    Al proposito, LEDHA mette in guardia le famiglie, evidenziando come questo genere di progetti e sperimentazioni possano avere esiti positivi “se inseriti in un percorso educativo mirato e previsto all’interno di progetti specifici, nonché disciplinato nel Piano educativo individualizzato (PEI) dell’alunno o dell’alunna con disabilità o se previsto come figura di coordinamento e ponte tra la scuola e l’ente comunale”. L’importante, evidenzia l’associazione, è che questa figura operi per la concreta inclusione dell’alunno con disabilità, sempre nel contesto del suo PEI, scongiurando il rischio che vengano ridotte le ore di assistenza o si creino gruppi separati di alunni con disabilità e potenziali forme di discriminazione

    Educatore di plesso: cosa dice la normativa

    Su questo, LEDHA ricorda che la normativa non prevede la figura dell’educatore “di gruppo” o “di plesso” e che eventuali delibere comunali e verbali di Consigli di istituto che ne disciplinino l’impiego non possono derogare ai principi sanciti dalla legge, né sostituirsi ad essa. In altre parole, non hanno forza di legge, e non possono limitare o modificare i diritti individuali degli studenti con disabilità. Ricordiamo che il diritto all’assistenza per l’autonomia è sancito dalla Legge 104/1992 (art. 13) e ribadito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (art. 24, Legge 18/2009). Ogni alunno ha diritto a un intervento personalizzato, non standardizzato o raggruppato, in base al proprio PEI.

    A cosa fare attenzione

    Secondo LEDHA, non è di per sé la figura, quindi, ad essere un problema, ma come questa si rapporti nell’ambito delle attività di classe: all’interno della scuola, ad esempio, un educatore può gestire un gruppo di alunni per svolgere un’attività specifica fuori dalla classe: diventa una attività discriminatoria se il gruppo è composto solo da bambini e ragazzi con disabilità, poiché crea una separazione dal resto della classe. La situazione peggiora ulteriormente se questa modalità si protrae per l’intero anno scolastico oppure occupa gran parte dell’orario scolastico, compromettendo i principi di inclusione.

    Le due situazioni a cui le famiglie devono quindi prestare particolare attenzione e che potrebbero configurarsi come discriminazioni si verificano quando:

    • gli alunni e le alunne con disabilità vengono sistematicamente radunati in gruppo al di fuori della classe di appartenenza;
    • una riduzione delle ore di assistenza educativa assegnate per permettere a un solo assistente di gestire più alunni.

    Logiche di costo non possono compromettere l’inclusione

    Queste situazioni, ribadisce LEDHA, non rispondono alle esigenze educative degli studenti ma solo a logiche di risparmio e organizzative: “L’impiego di un ‘educatore che segue contemporaneamente più minori con disabilità, magari al di fuori della classe, compromette il legame personale che dovrebbe caratterizzare questo ruolo, snaturandone la funzione educativa e inclusiva, sacrificando la personalizzazione per il contenimento dei costi”.

    Supporto alle famiglie

    Per aiutare le famiglie che si trovano in una situazione di questo tipo, LEDHA ricorda che è a disposizione il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA, per capire se si tratta di una violazione del diritto all’inclusione scolastica e ad attivarvi per difendere i propri diritti.

    I contatti sono:
    mail: antidiscriminazione@ledha.it
    tel: 02-6570425 dal martedì al giovedì, dalle 9.30 alle 13

    In sintesi

    LEDHA fa quindi una sintesi che serve a riepilogare quanto previsto in tema di diritto allo studio e disabilità:1. Il concetto di inclusione scolastica è incompatibile con la separazione degli alunni in gruppi sulla base della disabilità o anche fuori dalla classe. Ogni intervento deve essere personalizzato.

    2. Le ore di assistenza vanno assegnate in base ai bisogni educativi specifici, non ad altre esigenze.

    3. L’assistenza educativa è un diritto esigibile (art. 13 Legge 104/1992) e non può essere condizionata da problemi di bilancio.

    4. L’eventuale insufficiente assegnazione di ore di assistenza educativa non può mai determinare la riduzione dell’orario scolastico dell’alunno o dell’alunna con disabilità.

    5. La crescita dei bisogni deve essere accompagnata da risorse adeguate, come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza 275/2016).

    6. Sono possibili sperimentazioni di gruppo ma rispettando la normativa, creando gruppi composti da alunni con senza disabilità.

    Su questo argomento leggi anche:

    Divieto di smartphone a scuola: cosa cambia per gli studenti, con attenzione a disabilità e inclusione

    Redazione


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