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    Esenzione bollo auto per persone disabili: regole e requisiti

    Luglio 21, 2025

    Chi ha diritto all’esenzione dal pagamento del bollo auto per persone disabili? A chi deve essere intestata la macchina? L’auto deve avere adattamenti? A chi inviare la richiesta? Quanto dura l’esenzione? Facciamo il punto sull’agevolazione 

    Tra le agevolazioni fiscali previste per le persone con disabilità, troviamo l’’esenzione permanente dal pagamento del bollo auto. Si tratta di un beneficio al quale possono accedere i cittadini con disabilità, a determinate condizioni. Vediamo quali.

    Per quali mezzi

    È possibile essere esentati dal pagamento del bollo auto per gli stessi veicoli indicati nella tabella qui sotto, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).
    L’esenzione dal pagamento dell’auto può essere applicata ad una sola auto posseduta dalla persona con disabilità. Nel caso in cui possieda più veicoli, nel momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta

    tabella agevolazioni veicoli disabili

    Sono esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, ecc.).

    Differenze per tipo di disabilità

    L’agevolazione può essere vincolata al fatto che il veicolo sia o non sia adattato. E’ previsto che:
    a) è necessario l’adattamento del veicolo per le persone:
    con disabilità di tipo fisico/motorio,

    b) NON è necessario l’adattamento del veicolo per le persone:
    – non vedenti,
    – sorde

    – con disabilità psichica o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento)
    – con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) con riconoscimento dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104.

    Le Regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone con disabilità. È quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione.

    A chi deve essere intestata la macchina

    L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. In questo secondo caso, il documento comprovante la spesa può essere intestato alla persona con disabilità oppure al familiare del quale egli risulti a carico.

    A chi rivolgersi per avere l’agevolazione

    L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi della Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
    Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci.
    Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico). Devono inoltre dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza.

    Quanto dura l’esenzione

    Per fruire dell’esenzione la persona con disabilità deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.
    Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza dover presentare di nuovo l’istanza e inviare di nuovo la documentazione.
    Se però dovessero venire meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.
    Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.

    Ricapitolando:


    –        L’esenzione dal pagamento del bollo spetta se il veicolo è adattato in caso di persone con disabilità di tipo fisico/motorio.

    –        L’esenzione dal pagamento del bollo spetta anche se il veicolo non è adattato in caso di persone:
    – con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni) con riconoscimento dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104
    – non vedenti,
    – sorde
    – con disabilità psichica o mentale (di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento)

    –        Sono previsti gli stessi limiti di cilindrata richiesti per le agevolazioni Iva (2.000 cc se a benzina, o 2.800 cc se diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).

    –        Se la persona con disabilità possiede più auto, l’esenzione spetta per una sola di esse, a scelta dell’interessato, che dovrà indicare nella comunicazione all’ufficio la sola targa del veicolo prescelto.


    Per approfondire:

    Guida alle agevolazioni fiscali per persone disabili

    Redazione

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