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    Guida, farmaci e sostanze stupefacenti. La circolare

    Luglio 22, 2025

    Una circolare chiarisce come le sanzioni nei confronti di persone che assumono farmaci a base di oppioidi o psicofarmaci con gli stessi principi attivi delle sostanze stupefacenti scattino solo con la presenza attiva della sostanza, in prossimità alla guida. Inoltre, non basta l’esame delle urine

    Era atteso da mesi un chiarimento sul nuovo Codice della strada – da quando è stato approvato lo scorso novembre – arrivato infine ad aprile, con una circolare che i ministeri dell’Interno e della Salute hanno inviato una alle prefetture e alle forze dell’ordine. L’obiettivo: spiegare come vanno applicate le nuove regole del codice della strada, approvate a fine 2024, in particolare in riferimento alle sanzioni nei confronti di persone che assumono stupefacenti o farmaci a base di oppioidi o psicofarmaci che hanno gli stessi principi attivi delle sostanze stupefacenti.

    Le nuove sanzioni, oggetto di proteste
    Oggetto della polemica, l’inasprimento delle sanzioni introdotto dalla riforma del codice della strada, previsto per chi fa uso di sostanze stupefacenti o psicoptrope, a prescindere dagli effetti sulla capacità di guidare. La riforma aveva infatti previsto che bastasse un test positivo – anche giorni o addirittura settimane dopo l’assunzione – per incriminare una persona e sospenderle la patente.

    Tale stretta aveva provocato proteste e richiesta da più parti – in primis da parte del mondo sanitario – affinchè venissero introdotte deroghe per le persone che assumono, a scopo di cura, farmaci a base di oppioidi o psicofarmaci che hanno gli stessi principi attivi delle sostanze stupefacenti

    Serve stato di alterazione psico fisica

    La circolare in qualche modo ridimensiona la portata della misura, chiarendo che una persona può essere accusata solo se la sostanza produce ancora effetti durante la guida. In altre parole, serve la prova che la sostanza sia stata assunta di recente, poco prima di mettersi alla guida. In pratica, si torna allo stato di alterazione psico-fisica che era stato eliminato dal precedente Codice della Strada.

    Come avvengono le verifiche da parte delle forze dell’ordine

    La circolare spiega in modo dettagliato cosa devono fare carabinieri e polizia per rilevare tale stato. Ecco i passaggi principali:

    1. Test salivare preliminare.
      Se il test è positivo, vanno prelevati due campioni di saliva.
    2. Conservazione corretta dei campioni.
      Devono essere mantenuti a 4 gradi, senza congelarli.
    3. Analisi di conferma.
      I campioni vanno inviati al laboratorio di tossicologia forense per eseguire esami di secondo livello.
    4.  Se l’analisi di secondo livello conferma la positività, il secondo campione deve essere conservato dal laboratorio di tossicologia forense a -18 gradi per almeno un anno dal primo referto. Il secondo campione rimane a disposizione della magistratura e degli avvocati per eventuali controanalisi.

    Solo queste analisi possono portare a un’incriminazione dell’automobilista: i test delle urine non sono validi, perché non indicano uno stato di alterazione attuale

    Cosa cercano le analisi? I metaboliti

    Per semplificare, diciamo che le analisi servono a individuare i metaboliti, ovvero le molecole prodotte quando il corpo elabora una sostanza.

    • Metaboliti attivi = la sostanza è ancora efficace → si può procedere con l’accusa.
    • Metaboliti inattivi = la sostanza non ha più effettonessuna incriminazione.

    Nella circolare si specifica che:
    È opportuno tenere in debita considerazione che:

    • solo in presenza nel campione di sangue o di fluido del cavo orale di sostanze psicoattive (quindi di principi attivi stupefacenti o psicotropi ai sensi del d.P.R. n. 309/1990 immodificati e/o di relativi metaboliti farmacologicamente attivi) si sancisce l’attualità d’uso al momento del prelievo, elemento oggettivo che caratterizza il reato di cui all’art. 187 cds;
    • la presenza nel sangue o nel fluido del cavo orale esclusivamente di metaboliti inattivi di sostanze stupefacenti e psicotrope NON consente di attribuire al soggetto sottoposto agli accertamenti lo stato di intossicazione in atto e, pertanto, non è determinante ai fini della procedibilità per il reato di cui all’art. 187 cds;

    Su questo punto la FISH ha espresso soddisfazione: Il documento recepisce le istanze avanzate dalla federazione nel corso degli ultimi mesi, in merito al rischio di discriminazioni indirette nei confronti delle persone con disabilità, in particolare per quelle che seguono terapie farmacologiche stabilizzate. Grazie al confronto istituzionale, la circolare chiarisce che la presenza di metaboliti inattivi nel sangue non costituisce prova di intossicazione in atto, e che devono essere adottati criteri scientifici rigorosi e uniformi su tutto il territorio nazionale.”

    Chi assume farmaci

    Resta in parte irrisolto il nodo dell’uso di cannabis terapeutica e farmaci che possono generare positività ai test tossicologici: in questi casi la circolare specifica che è necessario acquisire eventuali certificazioni mediche per una valutazione completa dei risultati per valutare se i metaboliti eventualmente rilevati derivino da cure mediche: “è sempre necessaria la valutazione, con relativa indicazione nel referto, della eventuale presenza nei campioni biologici del conducente di sostanze stupefacenti e psicotrope e/o loro metaboliti, derivanti da trattamenti terapeutici effettuati prima del prelievo presso le strutture ospedaliere di interesse (ad esempio somministrazione al conducente di oppioidi o altri psicofarmaci durante le operazioni di soccorso sanitario stradale o presso il PS), o da assunzione terapeutica occasionale o abituale da parte dell’interessato. A tal fine, anche eventuali terapie farmacologiche attestate da certificazioni mediche potranno essere utili per consentire una più completa valutazione e interpretazione dei risultati degli accertamenti tossicologici di secondo livello”.
    Tuttavia, la circolare non prevede esenzioni vere e proprie, né deroghe specifiche per chi utilizzi questo genere di sostanze su prescrizioni mediche.

    Redazione 

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