Nuove indicazioni INPS per la gestione dell’Assegno di Inclusione per nuclei familiari con carico di cura (famiglie con minori di tre anni, tre o più figli minori, o membri in condizione di disabilità)
In ottica di semplificare l’accesso all’Assegno di Inclusione, sono state aggiornate le modalità di gestione della misura a favore delle persone famiglie con carichi di cura. Lo chiarisce l’INPS nel suo messaggio 17 febbraio 2025, n. 592 contenente indicazioni sulle nuove modalità di gestione, relative all’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura.
Attribuzione d’ufficio del coefficiente di scala di equivalenza
È stato stabilito infatti che il parametro della scala di equivalenza di 0,40 sarà attribuito d’ufficio ai componenti maggiorenni del nucleo familiare che hanno carichi di cura, anche se non dichiarati nella domanda. Questo è rilevante per le famiglie con minori di tre anni, tre o più figli minori, o membri in condizione di disabilità.
Come funzionava prima
In fase di prima attuazione della misura, nel modello di domanda è stata prevista l’indicazione del componente (non più di uno per nucleo familiare) cui attribuire il carico di cura, anche al fine di effettuare i relativi controlli con riguardo all’ulteriore componente familiare che viene inserito nella scala di equivalenza.
Nel modello “ADI-Com esteso” è stata inoltre prevista la possibilità di indicare il soggetto cui attribuire il carico di cura, successivamente alla presentazione della domanda se non indicato in domanda, o di indicare un soggetto diverso da quello indicato inizialmente.
Come funziona adesso
Nel dettaglio, viene ora prevista l’attribuzione d’ufficio del parametro 0,40 della scala di equivalenza anche nelle ipotesi in cui la presenza del componente con carico di cura non risulti dichiarata in domanda, pur sussistendo i presupposti di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023.
Nello specifico, il parametro 0,40, quando attribuito d’ufficio, in presenza dei requisiti richiesti, viene applicato al componente a cui viene attribuito il parametro 1 della scala di equivalenza nel nucleo familiare dell’ADI.
Il ruolo dei servizi sociali
In fase di analisi multidimensionale del nucleo familiare, i servizi sociali possono confermare il carico di cura al soggetto cui è stato attribuito d’ufficio, o modificarne l’attribuzione ad altro componente maggiorenne del nucleo.
Anche le successive variazioni nell’attribuzione del carico di cura tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare devono essere gestite a cura dei servizi sociali: allo scopo, si è provveduto a eliminare la relativa sezione di compilazione dal modello di comunicazione “ADI -Com esteso”.
Per quali domande
Con le elaborazioni del mese di gennaio 2025 è stata avviata la nuova gestione dell’attribuzione d’ufficio del carico di cura per le domande in stato “accolta” e in corso di pagamento, nonché per le nuove domande in cui il carico di cura non sia stato dichiarato nel Quadro C del modello di domanda dell’ADI.
Ricalcolo degli importi
Per le domande già accolte e in corso di pagamento, laddove non sia stato attribuito il carico di cura e siano invece presenti le condizioni per riconoscerlo d’ufficio, si procederà, nel corso delle liquidazioni delle prossime mensilità, anche al ricalcolo degli importi spettanti sulle mensilità pregresse, integrando il beneficio economico già corrisposto, che verranno erogati a conguaglio, in unica soluzione.
Riesame delle domande respinte
Inoltre, nei casi in cui la mancata indicazione del carico di cura abbia determinato il rigetto della domanda dell’ADI per il superamento della soglia dei requisiti economico/reddituali, si procederà d’ufficio a riesaminare la domanda, applicando il coefficiente dello 0,40 sulla scala di equivalenza, con conseguente rielaborazione della soglia di reddito familiare, previa nuova verifica dei requisiti, previsti per l’erogazione della misura. Pertanto, solo nei casi in cui i requisiti siano accertati, le domande respinte potranno passare in stato “accolta” con l’erogazione della prima mensilità e la conseguente elaborazione di tutte le successive mensilità arretrate dovute, con la consueta cadenza quindicinale fino al raggiungimento della mensilità di competenza corrente.
Si evidenzia inoltre che, nei casi di rielaborazione delle domande respinte per mancata indicazione del componente con carico di cura, qualora si riscontri in procedura la presenza di un’ulteriore domanda dell’ADI, avente data successiva alla prima istanza con esito “respinta”, si procederà all’accoglimento della domanda precedentemente respinta, previa verifica di tutti i requisiti di accesso, e al riconoscimento delle mensilità spettanti fino al raggiungimento della prima mensilità di competenza erogata sulla domanda successiva in corso di pagamento. La procedura dell’ADI porrà in decadenza la prima domanda con motivazione “Al momento della presentazione della domanda o in fase istruttoria, il richiedente o un altro componente risulta già presente in altra domanda di ADI”, e le liquidazioni proseguiranno sulla domanda proposta successivamente.
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