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    Posso avere la detrazione del 36% della spesa su sostituzione sanitari per disabili?

    Gennaio 18, 2021

    ESPERTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

    Risposta a cura dell’avvocato Gaetano De Luca, esperto di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio, consulente di Stannah Montascale per la rubrica “esperto barriere architettoniche“.

    Domanda
    Ho mia moglie invalida al 100% con accompagnamento (SLA). Devo sostituire i sanitari con quelli adatti ai disabili e sostituire il piatto doccia con uno a filo pavimento (adesso c’è uno scalino di 12 centimetri) ed ovviamente cambiare il box doccia. Vorrei sapere se abbiamo diritto al bonus ristrutturazione in 10 anni sul 36 % della spesa?
    Grazie 

    La risposta dell’esperto
    Nonostante tale tipologia di interventi sia indubbiamente in grado di ridurre gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature sanitarie, l’Agenzia delle Entrate non sembra ancora disponibile a qualificarli come interventi finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche e pertanto a riconoscere la relativa detrazione fiscale del 36 % (50 % per gli interventi realizzati entro il 31/12/2020). 

    Sulla specifica questione la Agenzia delle Entrate ha infatti emanato la circolare (la n.3/E del 2/3/2016) in cui, rispondendo a un quesito, ha dichiarato che le spese sostenute per la sostituzione dei sanitari (nel caso specifico si trattava della sostituzione della vasca da bagno con una dotata di sportello apribile o con box doccia di pari ampiezza) non rientrano tra le spese detraibili come ristrutturazione edilizia, nemmeno nel caso sia indubbio che l’intervento di sostituzione è finalizzato a consentire l’utilizzo del servizio da parte di una persona con difficoltà motorie. 

    L’Agenzia delle Entrate nella stessa Circolare chiarisce infine Resta fermo che la sostituzione della vasca, e dei sanitari in generale, può considerarsi agevolabile se detta sostituzione, singolarmente non agevolabile, sia integrata o correlata ad interventi maggiori per i quali compete la detrazione d’imposta in forza del carattere assorbente della categoria di intervento “superiore” rispetto a quella “inferiore” (cfr. circolare n. 57 del 1998), come nel caso, ad esempio, del rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali, che comporti anche la sostituzione dei sanitari”.
    Questo significa che l’unica possibilità di recuperare fiscalmente una parte del costo sostenuto per la sostituzione della doccia è quella di rifare completamente l’impianto idraulico del proprio bagno, in modo da usufruire anche per il cambio della doccia, della detrazione del 36 o del 50 % di cui usufruisce l’intero intervento.

    Risposta a cura dell’avvocato Gaetano De Luca, esperto di diritto della disabilità e di diritto antidiscriminatorio, consulente di Stannah Montascale per la rubrica “esperto barriere architettoniche”
    (Studio professionale in Via Sciesa 15 – 20135 – MILANO – email:
    avv.gaetano.deluca@gmail.com).
    https://iustlab.org/gaetano.de.luca?cat=14
    https://antidiscriminazione.altervista.org/chi-siamo/


    Vai alla home della rubrica esperto barriere

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