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    Possibilità di congedo biennale per assistenza suocera in caso di convivenza

    Maggio 9, 2018

    Vorrei sapere se, come affine di 1° grado posso usufruire del congedo biennale l.104/92 art. 3 comma 3 di mia suocera, faccio presente che sono residente nella stessa abitazione, inoltre ha due figlie che non convivono con mia suocera (vedova), ma abitano nello stesso paese.
    P.

    La risposta dell’avvocato Colicchia

    Gentile P.,
    la disciplina del congedo biennale risulta essere particolarmente dibattuta in particolare con riguardo ai soggetti interessati.
    Di particolare significato risulta, per quel che a noi interessa tali quanto statuito dalla sentenza 203/2013 della Corte Costituzionale secondo cui : “anche parenti o affini entro il terzo grado conviventi di persone con grave disabilità possono godere di un congedo straordinario, “in caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati” dalla legge, per prendersi cura del disabile”.
    Il congedo è concesso solo se si è conviventi col familiare disabile (requisito non richiesto per i genitori che assistono il figlio disabile) e in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:
    –  il “coniuge convivente” / la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità; – il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”; – uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/ la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti; – uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” ed i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;  – un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
    Pertanto, potrà beneficiare del congedo solo se risulta essere convivente con sua suocera e solo se non c’è la presenza di tutti gli altri parenti individuati dalla legge (i due requisiti devono coesistere) ovvero siano deceduti o affetti da patologie invalidanti.
    Spero di esserle stato di aiuto.
    Cordiali saluti.
    Avv. Roberto Colicchia

    AVV. ROBERTO COLICCHIA
    Via Risorgimento Prol. 66  89135 – Reggio Calabria
    Via G. Garibaldi, 118 91020 – Petrosino (Tp)
    Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
    email avvocatodisabili@libero.it

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