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    VINCOLI ACCESSIBILITA’ PER ALBERGHI

    Gennaio 14, 2014

    Negli alberghi esistenti quante camere minimo devono essere a norma per i diversamente abili? Quale legge lo prevede.
    Grazie

    La risposta dell'ing. Marchetti

    DM 236/89 art. 1.1
    c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità ai intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 5,
    sono accessibili;

    Art. 5
    1.3.Strutture ricettive
    Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi, ecc.) deve avere tutte le parti e servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.
    Qualora le stanze non dispongano dei sevizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.
    Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.
    In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di allarme.
    La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile.

    Ing. Marco Marchetti
    www.vimec.biz

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