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    DISABILI AL LAVORO? LE QUOTE 2010 PER LE AZIENDE

    Gennaio 26, 2010

    lavorodisabiliCosa cambia per i datori di lavoro che devo assumere persone disabili

    La scadenza per l’invio del prospetto disabili da parte dei datori di lavoro scade a fine mese.
    Da quest’anno entrano in vigore a tutti gli effetti le semplificazioni della Legge 133/2008, che prevede l’esonero dall’invio per tutti i datori di lavoro che non abbiano registrato cambiamenti occupazionali che incidano sul calcolo della quota.

    Lo scorso anno tutti i datori di lavoro hanno provveduto alla trasmissione, per poter avere a disposizione un elenco completo da fornire al collocamento mirato.
    L’invio per quest’anno dovrà avvenire online, e i dati da indicare sono quelli stabiliti dal DM 22 novembre 1999.

    Gli obbligati dovranno procedere all’assunzione e all’invio del prospetto entro 60 giorni dalla data di superamento del limite previsto e nel caso di scopertura, l’invio del prospetto equivale alla richiesta di avviamento.
    La sospensione dell’obbligo di assunzione rimane valida per i datori di lavoro che, pur contando più di 14 dipendenti alla data di entrata in vigore della Legge 68/1999 , non hanno proceduto successivamente a nuove assunzioni.

    Ricordiamo che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, nonché i partiti politici e le organizzazioni sindacali che occupano più di quindici lavoratori sono obbligati a istituire le quote per disabili.
    In caso di azienda con un numero di dipendenti superiore ai 15 e inferiore ai 35 la quota equivale a un lavoratore.
    Nel caso di azienda il cui numero di lavoratori sia compreso tra 36 e 50 la quota è di due lavoratori, mentre nel caso di forza lavoro superiore alle 50 unità la quota sarà pari al 7% del totale.
    A queste quote andranno aggiunte le quote a favore di orfani e vedove dei deceduti per causa di lavoro, guerra o servizio, oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause. Inoltre coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati previste in misura pari a un’unità da 50 a 150 lavoratorie dell’1% oltre tale forza lavoro.

    L’assunzione dei lavoratori disabili può avvenire tramite il collocamento mirato oppure nominativamente, facendo richiesta di nulla osta agli uffici competenti (limitatamente però a un lavoratore per i datori di lavoro fino a cinquanta unità , sessanta per cento negli altri casi.)

    I lavoratori disabili possono essere assunti con qualsiasi tipo di contratto di lavoro subordinato previsto dalla normativa vigente.
    Nel caso in cui l’assunzione avvenga in convenzione con i servizi disabili competenti potranno essere previsti la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini formatici, l’assunzione con contratto a tempo determinato, periodi di prova più lunghi di quelli previsti dal contratto collettivo.
    Sarà inoltre possibile per il datore di lavoro usufruire delle agevolazioni (se) previste da provincie o dalle regioni. In alcuni casi tali agevolazioni possono raggiungere addirittura il 60% del costo salariale della persona assunta a tempo indeterminato (solo però nel caso in cui la riduzione della capacità lavorativa sia superiore al 79%).

    Per quanto riguarda le agevolazioni è importante ricordare che il Ministero del Lavoro, con l’interpello n.80/2009 del 22 dicembre scorso, ha invece chiarito che a seguito della nuova disciplina delle agevolazioni, è venuta meno la facoltà per le regioni di stipulare convenzioni quadro con gli enti di previdenza obbligatoria ai sensi dell’articolo 8 del Dm 13 gennaio 2000, n. 91.

    Per approfondire:
    Il Sole 24 Ore

    In Disabili.com:
    SPECIALE LAVORO DISABILI

    [Redazione]

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