LAVORO DISABILI – SPECIALE
a cura di Ilaria Vacca

I CONTRATTI DI LAVORO
INSERIMENTO
Questo contratto ha la funzione di inserire o reinserire il lavoratore nel mercato del lavoro mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo.
Il vecchio contratto di formazione e lavoro si applica unicamente nelle pubbliche amministrazioni.
Possono stipulare il nuovo contratto di inserimento:
– Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi
– Gruppi di imprese
– Associazioni professionali, socio-culturali, sportive
– Fondazioni
– Enti di ricerca, pubblici e privati
– Organizzazioni e associazioni di categoria
Il contratto è indirizzato a:
– Disoccupati di lunga durata, da 29 a 32 anni;
– Lavoratori con più di 50 anni di età , privi di un posto di lavoro;
– Lavoratori che vogliano riprendere a lavorare dopo almeno due anni di inattività ;
– Donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione più basso di quello maschile;
– Persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Per la stipula del contratto è obbligatoria la forma scritta e nel contratto deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In ogni caso, la durata non dovrà essere inferiore a nove mesi e superiore a diciotto. Nel calcolo del periodo massimo non si tiene conto dei periodi di servizio militare, di astensione per maternità .










